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Medici e regime forfettario: chi può applicarlo e chi ne è escluso

Con redditi inferiori ai 65.000 euro (è il caso dei medici di famiglia non massimalisti) è possibile godere di una tassazione fortemente agevolata
Professione

I medici convenzionati titolari di partita IVA hanno visto aprirsi nuove interessanti prospettive nel 2019, grazie al nuovo regime fiscale che, in presenza di redditi inferiori ai 65.000 euro (è il caso dei medici di famiglia non massimalisti) consente di godere di una tassazione fortemente agevolata.

Purtroppo però da questa favorevole innovazione restano esclusi in ogni caso i medici della continuità assistenziale, dell’emergenza territoriale, e della medicina dei servizi, anche se titolari di partita IVA, per i redditi connessi a tali attività. Cerchiamo di comprenderne i motivi.

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Innanzitutto va detto che l’applicazione del regime fiscale forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, modificato dalla Legge di Bilancio 2019, non tiene conto (come alcune Aziende Sanitarie ritenevano) delle modalità di versamento dei contributi previdenziali obbligatori da parte del soggetto interessato. In altri termini, l'accesso a tale regime fiscale di vantaggio non è precluso dalla circostanza che la ASL versi parte dei contributi previdenziali del professionista che svolge attività di continuità, emergenza e medicina dei servizi, ed infatti il medico di famiglia (per il quale i contributi sono parzialmente versati dalle Aziende) può tranquillamente accedere al regime fiscale di vantaggio.

La normativa di riferimento, nel regime forfettario, favorisce il soggetto dal punto di vista fiscale poiché la determinazione del reddito avviene in via semplificata applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; al reddito così determinato si applica quindi un'imposta sostitutiva del 15%, ovvero addirittura del 5% in caso di avvio di nuove attività.

In un interpello richiesto dalla ASL di Salerno, l'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che "qualora dal contratto di lavoro si desuma che l'attività svolta dai medici rientri nell'ambito del lavoro autonomo, l’Azienda Sanitaria istante non opererà alcuna ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai medici che, sussistendone i requisiti, fruiscono del regime forfettario". Il vantaggio fiscale, quindi, diviene immediatamente tangibile già all’atto dell’erogazione dei compensi.

A tale proposito, occorre tuttavia evidenziare che la natura del contratto dei medici che svolgono attività di Continuità Assistenziale è stata analizzata dalla stessa Amministrazione Finanziaria in occasione di una richiesta di Consulenza giuridica da parte della ANCL Unione provinciale di Torino (Consulenza giuridica n. 901-7/2014.

In tale circostanza, l’Agenzia ha concluso che la tipologia di reddito conseguito dai medici nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale è assimilabile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che il medico svolga l’incarico a tempo determinato. L’Agenzia ritiene, infatti, che "l’apposizione di un termine agli incarichi conferiti a taluni medici nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale non determini una modifica della tipologia dei redditi da questi conseguiti, che devono essere ricompresi nell’ambito di redditi di lavoro dipendente, così come quelli derivanti dagli incarichi conferiti a tempo indeterminato".

Alla luce di quanto esposto, considerando che l’Agenzia ha escluso la natura autonoma del rapporto dei medici che prestano servizio di Continuità Assistenziale, deve ritenersi che i Sanitari di continuità, emergenza e medicina dei servizi - relativamente a tale tipologia di attività - non possano accedere al regime forfettario riservato alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione e non anche ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro dipendente.

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