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Responsabilità medica del dentista, tra cure e estetica

Odontoiatria Redazione DottNet | 27/05/2019 14:18

La Cassazione ritiene sussistente l'obbligazione di risultato del dentista

E' ormai cosa nota che in genere l'obbligazione del medico nei confronti dei propri pazienti si configura come un'obbligazione di mezzi: sebbene il sanitario debba fare tutto quanto è nelle sue possibilità per far guarire il paziente, la guarigione non può essere assicurata.

In alcuni casi, questa regola conosce tuttavia delle eccezioni, tra le quali rientrano, prime tra tutte, alcune obbligazioni del dentista. Si pensi al caso in cui il paziente si rechi dal dentista per sottoporsi a un intervento di impiantistica o di protesi. Egli non si limita a sperare in un buon risultato, ma lo attende legittimamente, in ragione dei profili estetici che vengono in gioco nell'esecuzione del predetto intervento.

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Tale interpretazione, riporta lo Studio Cataldi,, in ogni caso, non è del tutto pacifica, in quanto su di essa vi sono delle opinioni contrastanti. È ad esempio favorevole ad essa, e quindi ritiene sussistente l'obbligazione di risultato del dentista, la sentenza numero 2932/1998 del Tribunale di Firenze, nella quale si legge che l'attività del dentista "si estrinseca in un risultato esterno" e, pertanto, va ricostruita "in termini di risultato e non di mezzi".

Si legge, poi, in Pret. Modena 16 settembre 1993 che appare evidente che "un odontoiatra incaricato della predisposizione e applicazione di una protesi si impegni a realizzare un opus che deve essere del tutto idoneo alla sua destinazione", mentre è irragionevole "ritenere che qualunque protesi, anche la più inidonea all'uso, debba essere comunque pagata in quanto il professionista non è tenuto a realizzare l'integrale soddisfacimento dell'interesse del paziente, ma soltanto a svolgere diligentemente l'incarico ricevuto".

In altre occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo tuttavia di affermare il contrario. Ad esempio, si legge nel documento dello Studio Cataldi, nella sentenza numero 10741/2002, la Corte di cassazione ha sancito che la prestazione del dentista "non dà mai origine ad un opus materiale. Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l'attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo della stessa".

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