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Contratto medici, trattative serrate. Ecco la nuova bozza di accordo

Professione Redazione DottNet | 15/07/2019 20:16

Oggi altra riunione che dà il via a 15 giorni di intensi incontri. La firma a fine luglio

"Trattativa serrata per il rinnovo del contratto dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale: dopo aver raggiunto un accordo chiaro con le Regioni per il finanziamento pieno del rinnovo, in attesa della bollinatura del ministero dell' Economia con un' integrazione della parte economica dell' atto d' indirizzo, stiamo lavorando intensamente per dare finalmente un buon contratto anche ai medici e ai dirigenti sanitari del Ssn". A fare il punto sulla trattativa è il segretario nazionale della Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Andrea Filippi. Oggi, tra l'altro, i sindacati sono stati convocati per una nuova riunione - dove si discuterà anche della nuoba bozza di accordo (clicca qui per scaricare il documento comoleto) - che dà il via a una 15 giorni molto accesa con un susseguirsi d'incontri con l’obiettivo di chiudere la partita entro fine luglio.

Una trattativa, appunto, "serrata: ci aspettiamo che nelle prossime riunioni l' Aran accolga i nostri emendamenti al testo proposto, tutti per noi fondamentali e di buon senso. Le nostre priorità sono chiarissime: costruire un sistema di classificazione di carriere che valorizzi tutti i professionisti a iniziare dai giovani, storicizzare le posizioni aumentando le parti fisse della retribuzione, rendere finalmente esigibile il diritto di tutti i dirigenti ad avere un incarico dopo 5 anni di anzianità di servizio, anche per coloro che hanno lavorato a tempo determinato con o senza soluzione di continuità", spiega. Per Filippi, si tratta di "temi fondamentali sui quali possiamo ottenere grandi risultati. La partita, però, continua su tutte le questioni normative: dal sistema di valutazione al rapporto di lavoro, dalle assicurazioni al disagio dei professionisti. Temi sui quali non siamo disposti a lasciare nulla sul tavolo che non porti al riconoscimento delle professionalità indispensabili alla salute della cittadinanza", conclude.

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Intanto nella nuova bozza ci sono alcune novità, come riporta Quotidiano Sanità. Innanzitutto si precisa che “a carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l’assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d’ora in avanti “incarichi gestionali”) sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d’ora in avanti “incarichi professionali”). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale”.

Inoltre il numero di posizioni dirigenziali istituibili da ciascuna azienda o ente non può superare:
- per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. a): il 50% (arrotondato all’unità superiore) delle posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa previsti nell’atto aziendale;
- per gli incarichi professionali di elevata professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. b): il 30% (arrotondato all’unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale ex art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area IV 8/6/2000 ed ex art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL Area III 8/6/2000, in essere alla data di entrata in vigore del presente CCNL.

 “il nuovo sistema degli incarichi e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all’art. 91, comma 3 (Retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze.

Viene infine precisato che “i titolari di incarico di natura professionale ex art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL Area III 8/6/2000, conservano, a titolo di assegno personale, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), l’eventuale maggior valore della retribuzione minima contrattuale unificata in godimento all’atto della trasposizione alle nuove tipologie di incarico attuata ai sensi dell’art. 18, comma 6 (Tipologie d’incarico) rispetto alla retribuzione di posizione parte fissa prevista per la nuova tipologia di incarico. Detto assegno è riassorbito con i futuri incrementi di retribuzione di posizione parte fissa, ove conseguiti all’atto del conferimento di una diversa tipologia di incarico”.

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