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Studenti iscritti all'Enpam: con il contributo non c'è riscatto della laurea

Professione Redazione DottNet | 11/10/2019 21:01

La disposizione consente agli studenti che si iscrivono alla Quota A dell’Enpam di accedere ai benefici previdenziali ed assistenziali che sono previsti per gli altri iscritti e di maturare una maggiore anzianità contributiva

Com’è noto, l’art. 1, comma 253 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto la possibilità per gli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, a partire dal quinto anno e sino all’iscrizione nel relativo albo professionale, di iscriversi alla Fondazione Enpam.

Questa normativa è stata recepita nel testo del nuovo Regolamento del Fondo di previdenza generale circa due anni fa. La disposizione permette, quindi, agli studenti che si iscrivono alla Quota A dell’Enpam, sia di accedere prima a tutti i benefici previdenziali ed assistenziali che sono previsti per gli altri iscritti, sia di maturare una maggiore anzianità contributiva utile per il loro futuro trattamento di pensione.

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Ai sensi dell’art. 18 bis del Fondo di previdenza generale, per determinare il requisito contributivo necessario per accedere alla pensione anticipata del Fondo della libera professione, si teneva conto, oltre che dell’anzianità contributiva presso la stessa Quota B, anche di quella non coincidente maturata presso le altre gestioni (generici, ambulatoriali, specialisti esterni) ovvero derivante da riscatto di attività effettiva priva di contribuzione. Analoga norma era presente anche presso il Fondo della medicina convenzionata ed accreditata, ovviamente con valenza reciproca nei confronti del Fondo generale. Da queste valutazioni era sempre e comunque esclusa la contribuzione alla “Quota A” del Fondo Generale, perché generalmente non riferita ad attività effettiva.

Ora, invece, con un’apposita modifica regolamentare, attualmente all’esame dei Ministeri vigilanti, l’Enpam ha valorizzato ai fini dell’anzianità contributiva, su tutte le gestioni, anche i periodi contributivi maturati dagli studenti presso la “Quota A” prima dell’iscrizione all’Albo.

Con questa norma, chiaramente asistemica, si è ritenuto di dover tutelare i giovani professionisti, che entrano sempre più tardi nel mondo del lavoro, esattamente nella stessa ottica del cosiddetto riscatto agevolato recentemente introdotto a favore dei lavoratori dipendenti. In questo modo, gli studenti previdenti che si iscrivono all’Enpam il più presto possibile sanno di poter contare per il loro futuro pensionistico su almeno due anni di contributi in più, a costi irrisori.

C’è però un piccolo rovescio della medaglia, che riguarda i medici convenzionati ed i liberi professionisti. L’introduzione della valenza contributiva per l’iscrizione degli studenti comporta infatti l’impossibilità di accedere al riscatto per i periodi già coperti in sede Enpam. Ma per gli iscritti ai Fondi Enpam il riscatto, se effettuato presto (subito dopo dieci anni di contribuzione alla gestione di riferimento) può essere una interessante soluzione per aumentare la misura del trattamento finale. In questo modo, infatti, dal momento che la valorizzazione del riscatto dipende dalla media dei redditi professionali di tutta la carriera, l’iscritto scommette (e quasi sempre si tratta di una scommessa vinta) su una sua progressione economica nel tempo. Insomma, paga poco per ottenere molto di più.

Impedendo il riscatto di due anni del corso di laurea, questa possibilità ovviamente si riduce. Ecco perché risulta che l’Enpam, per i propri iscritti, stia valutando l’opportunità di consentire, su base volontaria, il riscatto anche per i due o più anni di studio comunque coperti dalla contribuzione precoce.

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