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Conflitto d'interessi medici-farmacisti: sì agli studi annessi alle farmacie

Professione Redazione DottNet | 26/10/2019 19:16

Zampa: gli Ordini devono vigilare. Gli ambulatori devono però avere sempre l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia

"Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alla farmacie debbano avere sempre l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia - non sono in vigore norme specifiche che disciplinino espressamente il divieto invece di concedere in affitto locali in uso gratuito, allo scopo di prevenire eventuali accordi illeciti tra professionisti sanitari. Allo stesso tempo, occorre tenere presente che gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente, ove integrino i presupposti del comparaggio".


 
Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, rispondendo in Aula alla Camera (clicca qui per leggere il testo completo) all'interpellanza sul tema presentata da Silvana Nappi (M5S) e altri per sapere "quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere per porre fine al fenomeno non solo deontologicamente scorretto, che avalla collusioni tra medici e farmacisti e che crea danni alla salute dei cittadini".

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Aggiunge Zampa che “Allo stesso tempo, occorre tenere presente che gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente, ove integrino i presupposti del comparaggio, punito dagli articoli 170, 171 e 172 del regio decreto n. 1265 del 1934, e dagli articoli 123 e 147, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che concerne l'attuazione della direttiva n. 83 del 2001 della Commissione Europea, e successive direttive di modifica. Pertanto ad oggi è prevista la possibilità di adire le autorità giurisdizionali competenti per sanzionare tali pratiche penalmente rilevanti”.
 
Zampa conclude richiamando gli Ordini: “Resta ferma la competenza degli ordini professionali – che, voglio rammentare, sono enti sussidiari dello Stato - in merito all'obbligo di sanzionare i professionisti che pongano in essere comportamenti deontologicamente scorretti. Si deve, infatti, precisare che gli articoli 17 e 18 del codice di deontologia dei farmacisti, aggiornato al 2018, disciplinano come comportamenti deontologicamente scorretti proprio il comparaggio e altri accordi illeciti, disponendo il divieto di accaparramento di ricette”.

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