I medici che si dedicano, nel proprio ambito professionale, alla stesura di articoli scientifici, saggi e libri possano essere esentati dalla ritenuta d’acconto
Sono molti i medici che si dedicano, nel proprio ambito professionale, alla stesura di articoli scientifici, saggi e libri. Alla luce dei più recenti orientamenti fiscali, è possibile che essi possano essere esentati dalla ritenuta d’acconto.
È l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, a chiarire le regole da applicare. I redditi da diritto d’autore percepiti dal contribuente rientrano, con le specifiche regole di tassazione degli stessi, nel limite dei 65.000 euro da considerare per la verifica dei requisiti per l’accesso o permanenza nel regime forfettario.
Non si applica la ritenuta d’acconto ai fini Irpef sui compensi relativi a cessione dei diritti d’autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente connesse a quelle da lavoro autonomo, come appunto avviene nel caso di produzioni in ambito scientifico-medico. L’istanza veniva presentata da una società la quale chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, dovesse effettuare le ritenute d’acconto sui compensi per diritti d’autore corrisposti a professionisti in regime forfettario.
La risposta all’interpello in questione ha chiarito che i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfettario. L’Agenzia inoltre chiarisce che i proventi conseguiti a titolo di diritto d’autore, correlati all’attività svolta, devono essere ridotti del 25 o del 40%, in caso di percipienti under 35, e poi sommati agli altri compensi percepiti dal professionista soggetti ai coefficienti di redditività contenuti nell’allegato 4) della legge 190/2014 e differenziati in base all’attività esercitata. Sull’ammontare complessivo va poi applicata l’imposta sostitutiva del regime forfettario (15% o 5% nei primi 5 anni di attività).
Pertanto, il sostituto d’imposta non dovrà applicare la ritenuta d’acconto sui compensi da diritto d’autore correlati a quelli relativi all’attività svolta dal titolare di partita IVA in regime forfettario a condizione che il professionista:
1) rilasci una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, nella quale si attesta che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime c.d. forfettario e che, pertanto, rientrano nel plafond dei 65.000 euro;
2) fornisca una notula con l'indicazione dei dati anagrafici, dell'importo dei compensi per diritti d'autore e degli estremi della norma del regime cd. forfettario.
L’Italia guida la classifica delle candidature e vanta una vincitrice tra i sei ricercatori premiati. Annunciato il nuovo bando Fellowship 2025 che si arricchisce del Research Equity Prize per progetti nei Paesi in via di sviluppo
Silvestro Scotti: Lottiamo da soli per salvare il diritto alla salute dei cittadini. In questi anni troppo fango sui medici di famiglia
Sempre più primari nominati dalle Università tagliano le prospettive di carriera ai medici ospedalieri
Ricerca Osservatorio sanità digitale PoliMi durante Forum Pa
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
Commenti