
La Suprema Corte ha ribadito nella vertenza di un medico il principio dell’irrinunciabilità delle ferie e della loro monetizzazione nell’impossibilità di poterne fruire
Molto interesse ha suscitato una recente ordinanza della Cassazione, che ha ribadito il principio dell’irrinunciabilità delle ferie e della loro monetizzazione nell’impossibilità di poterne fruire. Si tratta dell’ordinanza n. 13613 della Sezione Lavoro, pubblicata il 2 luglio 2020. In tale occasione la Corte ha condannato una ASL a pagare oltre 8.000 euro ad un primario, quale indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute prima della cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età.
Dalla pronuncia si evince che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale, previsto dall’art. 36 della Costituzione, e tutelato anche nel diritto sociale dell’Unione Europea; la sua attuazione da parte delle singole autorità nazionali può essere effettuata soltanto nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva n. 2003/88/CE.
In particolare, al datore di lavoro è vietato prevedere incentivi alla rinuncia delle ferie, ed anzi, al contrario, è tenuto ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruirne. Se ciò non avviene (ed è il datore di lavoro che deve provare il contrario) scatta automaticamente il diritto al relativo risarcimento economico. Insomma, se non si sono godute le ferie e il datore non riesce a provare che è stato il lavoratore, deliberatamente e con piena conoscenza delle relative conseguenze, che si è astenuto dal fruirne, non essendovi stato alcun ostacolo al loro libero godimento, il lavoratore medesimo deve fruire di una specifica indennità sostitutiva.
La Cassazione, in effetti, nella sua pronuncia, fa presente che "il medico, pur avendo l’incarico di direttore di struttura complessa, in base alla contrattazione collettiva, nel prendere le ferie doveva tenere conto dell’assetto organizzativo dell’azienda o dell’ente di appartenenza, e, quindi, l’Azienda era tenuta – in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite – ad assicurarsi che il dirigente fosse posto in grado di fruirne, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro".
Questa novità giurisprudenziale, in tempo di Covid, è chiamata a fare i conti con una prassi molto diffusa: data la chiusura di molti ambulatori medici pubblici e addirittura di diversi reparti ospedalieri per l’emergenza epidemiologica, molte Aziende Sanitarie, per preservare il diritto allo stipendio dei medici, li hanno collocati in ferie forzate.
Tale procedura si presta tuttavia a diverse censure: da un lato ha infatti limitato i medici nella libera scelta del periodo da destinare al ristoro psicofisico (in questo caso si sarebbe trattato non di ferie, ma di riposo forzato), dall’altro, specie per coloro che avevano molte ferie arretrate per responsabilità dell’azienda e sono vicini alla pensione, ha ridotto o eliminato la possibilità di una loro monetizzazione.
Anche se questa prassi risulta in qualche modo legittimata dal DPCM dell’8 marzo 2020, che ha stabilito che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono utilizzare vari strumenti per giustificare l’assenza, tra i quali il ricorso alle ferie pregresse, diversi legali stanno analizzando la situazione per valutare la possibilità di un ricorso, anche in forma collettiva, volto ad un risarcimento anche parziale del diritto potenzialmente leso dall’Azienda.
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