Spesso i camici bianchi si scontrano con le diverse interpretazioni circa la qualificazione fiscale dei loro compensi
Sono diversi i liberi professionisti che scelgono il regime forfettario di tassazione, istituto fiscale che garantisce loro (se hanno percepito compensi non superiori a 65.000 euro annui e non hanno più di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente o pensione) una tassazione del 15% o addirittura soltanto del 5% in caso di startup.
Trattandosi di soggetti con imponibili non particolarmente elevati, spesso essi ambiscono ad ottenere i sussidi assistenziali previsti dai regolamenti della propria cassa di appartenenza, generalmente soggetti al rispetto di specifici tetti reddituali.
Secondo alcuni fiscalisti, il Quadro LM non rientra nei redditi ai fini Irpef, e a questo proposito si fa riferimento al bando del sussidio, laddove è specificato che "il richiedente deve aver dichiarato ai fini dell’IRPEF (in caso di redditi percepiti all’estero l’imposta equivalente) un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell’intero nucleo familiare…".
Pertanto, le professioniste interessate vorrebbero che i redditi del quadro LM non venissero considerati, in quanto assoggettati a tassazione separata; al contrario, per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, in linea generale, le Casse tendono a considerare sempre i redditi di qualsiasi natura. In realtà le contestazioni delle professioniste, a parere delle Casse, non hanno fondamento. In primo luogo, occorre considerare che, nell’ambito del regime forfettario, il contribuente gode solo di una semplificazione nell’ambito degli adempimenti ai fini dell’imposta sui redditi.
In particolare, il reddito imponibile è determinato in base ai criteri fissati dalla legge (applicazione di un coefficiente di redditività in base al tipo di attività professionale esercitata) e allo stesso, una volta determinato, si applica un’imposta sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
La circostanza che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non vada esposto nel Quadro "RN" (e quindi nel quadro del Modello Unico dedicato al reddito complessivo ai fini Irpef) rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente. In altri termini, il reddito assoggettato al regime forfettario è escluso dal quadro "RN" trattandosi di un regime fiscale in cui la relativa tassazione sostituisce quella ordinaria e consente al contribuente, in presenza dei requisiti di legge, di godere di una tassazione più favorevole di quella che verrebbe applicata nell’ambito del regime fiscale ordinario.
Ciò posto, nell’ambito del bando per l’erogazione dei sussidi a sostegno della genitorialità, la Cassa dei Medici (riprendendo un’impostazione comune a tutte le altre Casse previdenziali private) fa riferimento al fatto che il richiedente, ai fini del riconoscimento del sussidio, debba aver dichiarato "un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura … non superiore a…". Si tratta, nell’intenzione dell’Ente, di far emergere il reddito percepito complessivamente dall’interessato a prescindere dal regime fiscale a cui è sottoposto. Anche il reddito sottoposto al regime forfettario – inteso comunque come reddito imponibile (Quadro "LM" del Mod. Unico) – deve pertanto essere preso a riferimento ai fini dell’accertamento della soglia reddituale stabilita per la concessione del sussidio.
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