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Pensione sospesa ai medici vaccinatori: il chiarimento Inps

Previdenza Redazione DottNet | 27/04/2021 17:08

Pubblicata la circolare numero 70 che stabilisce a chi viene sospesa l'erogazione del vitalizio

Dopo le contestazioni delle settimane scorse relative ai medici pensionati volontari vaccinatori - ai quali sarebbe stata sospeso il vitalizio - arriva il chiarimento dell'Inps con la circolare numero 70 del 26 aprile 2021 (clicca qui per scaricare il testo completo). Il documento distingue coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento durante il periodo dell’incarico e coloro che invece possono ricevere l’assegno insieme alla retribuzione, facendo chiarezza.

Tra i primi rientrano i sanitari collocati in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, per cui interviene la sospensione, tra i secondi vi sono i dirigenti medici, veterinari e sanitari che rientrano nella cosiddetta quota 100 e per cui, secondo la legge, i redditi da lavoro autonomo sono cumulabili con la pensione. La nota pubblicata dall'Ente di previdenza fornisce le istruzioni relative agli effetti pensionistici degli incarichi conferiti in tali circostanze eccezionali in materia di sospensione, innanzitutto, della pensione di vecchiaia. Il documento di prassi si riferisce al Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni lo scorso 13 marzo. Il provvedimento, all’articolo 3-bis permette alle aziende sanitarie, in via eccezionale, di conferire incarichi retribuiti a personale in pensione con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022.

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il documento dell'Inps spiega che nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, a cui sono stati conferiti incarichi retribuiti dal 13 marzo 2021 in poi per l’emergenza sanitaria, l’INPS sospende il trattamento pensionistico per tutto il periodo di riferimento, ossia a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico. Saranno le aziende sanitarie a dover trasmettere alle strutture territoriali dell’INPS il contratto di lavoro con decorrenza, durata e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione sottoscritta dal sanitario interessato.

Il Decreto Legge n. 18/2020, così come convertito, all’articolo 2-bis comma 5, ha previsto per fronteggiare l’emergenza il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dal 30 aprile 2020 in poi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali incarichi, in forza della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, possono proseguire nell’anno 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Per cui l’INPS spiega nella circolare 70, che chi è andato in pensione anticipata può percepire il reddito da lavoro autonomo e al contempo il trattamento previdenziale. Per quanto riguarda i cosiddetti precoci, invece, il relativo trattamento non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Sempre con la Legge di Bilancio 2021, per mettere in atto la campagna vaccinale sul tutto il territorio nazionale, si è fatto ricorso a figure professionali specializzate. In particolare, sono stati assunti, con contratto a tempo determinato in somministrazione, medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale della popolazione. L’ultima manovra che ha previsto tale misura, però, non ha contemplato deroghe alla disciplina generale in materia pensionistica con riguardo ai lavoratori precoci, ai titolari di quota 100 e di APE sociale. Pertanto, in caso di contratto in somministrazione di queste particolari figure, il trattamento pensionistico nei loro confronti si sospende per tutta la durata del rapporto. Infine la circolre stabilisce che restano in vigore, con riferimento ai citati incarichi straordinari, le incompatibilità e le incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

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