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Regime forfettario e certificazione unica: opportunità per i medici

Professione Redazione DottNet | 01/06/2021 08:50

Anche per i contribuenti a regime forfettario, la prima scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2021

Quella del regime forfettario è un’opportunità preziosa, che consente ai liberi professionisti (le cosiddette partite IVA) con un reddito inferiore ad un certo tetto (generalmente 65.000 euro annui), di pagare le tasse con un’aliquota agevolata, del solo 15%, che scende al 5% nel caso delle nuove attività. Non sono pochi i medici e gli odontoiatri che si sono già avvalsi di questa interessante opportunità. 

Il nuovo sistema può ormai dirsi pienamente recepito nell’architettura fiscale italiana, tant’è vero che l’Agenzia delle Entrate ha previsto anche dei codici particolari da utilizzare nella Certificazione Unica dei Redditi per attestare particolari tipologie di compensi, corrisposti proprio ai soggetti che utilizzano questo regime. 

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Nello spazio in Certificazione Unica destinato alla Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, al punto 6 è stato previsto il nuovo codice 12, da utilizzare nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario. Importante, in tema di certificazione fiscale, ricordare anche la norma che, in tempo di Covid, esonerava alcune categorie (tra cui appunto anche i contribuenti forfettari) dall’obbligo di ricevere i propri compensi già decurtati della ritenuta d’acconto per lasciare a loro disposizione più a lungo un minimo di liquidità. Sarebbero poi stati gli stessi percettori dei compensi a versare al Fisco, in un momento successivo, l’importo dovuto.

La norma in questione era contenuta all’art. 19, comma 1 del Decreto-Legge n. 23/2020 e prevedeva: 

    • per i contribuenti che sono assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, (tipicamente, i lavoratori autonomi, compresi i medici e gli odontoiatri e gli agenti ed i rappresentanti di commercio);
    • al ricorrere di determinate condizioni (domicilio fiscale e sede legale o operativa in Italia, ricavi e compensi 2019 non superiori a 400 mila euro e non aver sostenuto nel mese precedente spese per lavoro dipendente o assimilato),

la possibilità di incassare i ricavi ed i compensi, nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, senza applicazione della ritenuta d’acconto. 

Le ritenute non operate e quindi non versate dal sostituto d’imposta (generalmente, il committente della specifica attività professionale), dovevano essere versate direttamente dal professionista, con il codice tributo 4050, entro il 16 settembre 2020, ferma restando la possibilità di un pagamento rateale con diverse modalità. 

Nella Certificazione Unica si tiene traccia di questa particolare disposizione con l’utilizzo del nuovo codice 13.  

E’ il caso di ricordare che, anche per i contribuenti a regime forfettario, la prima scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2021. In questa data dovrà essere saldato il debito dell’anno precedente nei confronti dell’erario dell’anno precedente, e si dovrà versare il 50% dell’acconto per il 2021. Questa somma può essere spalmata fino ad un massimo di sei rate entro e non oltre il 16 novembre. La seconda scadenza per le imposte è il 30 novembre 2021, in questa data dovrà essere versato il 50% dell’acconto rimanente per il 2021. Questa somma non è rateizzabile ma deve essere pagata in un’unica tranche.

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