Sono gli stessi Enti previdenziali, su richiesta dell’interessato, ad erogare queste somme sul conto corrente dell’ex coniuge
Sono ormai molti i medici pensionati che si vedono trattenere dall’Inps o dall’Enpam degli importi a titolo di assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge. Sono gli stessi Enti previdenziali, su richiesta dell’interessato, ad erogare queste somme sul conto corrente dell’ex coniuge.
Sotto il profilo fiscale, questo assegno si configura come:
In pratica, l’ex coniuge che percepisce l’assegno periodico deve dichiararlo nel quadro C, Sezione II, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro.
L’ex coniuge che lo eroga, invece, indica il relativo importo nel quadro E, Sezione II, rigo E22. Questo discorso, però, vale soltanto nei casi di versamento diretto dell’assegno all’ex coniuge; se invece l’assegno viene corrisposto per il tramite del datore di lavoro o dell’ente previdenziale mediante trattenuta sullo stipendio o sulla pensione, esso non deve essere indicato fra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato al relativo versamento, perché la deduzione sarà applicata direttamente dal datore di lavoro o dall’Ente che eroga la pensione.
In questa casistica rientrano anche gli assegni periodici percepiti dall’ex coniuge a titolo di spese per il canone di locazione e per le rate del condominio, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio. Ne fanno parte pure quegli assegni, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (fatta eccezione per le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari e quelli alimentari.
L’assegno è deducibile anche nell’ipotesi in cui l’ex coniuge al quale è erogato risulta residente all’estero, purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni. Sono invece escluse le spese destinate al mantenimento dei figli, che consentono le diverse detrazioni per carico familiare e quindi non vanno né dichiarati dall’ex coniuge che li percepisce né dedotti dall’ex coniuge che li versa. Se l’assegno corrisposto all’ex coniuge comprende le somme destinate al mantenimento dei figli e non vi è la possibilità di quantificarne l’importo, l’assegno si considera destinato per metà all’ex coniuge e per metà ai figli.
Con la Circolare 24 aprile 2015, n. 17, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi espressi nell’Ordinanza n. 13029/2013 della Corte di Cassazione, ha ammesso la deducibilità del cosiddetto "contributo casa", ovvero delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato. Con riferimento alla quantificazione di questo "contributo casa", l’Agenzia evidenzia che, in assenza di una statuizione diretta da parte del Tribunale, esso può essere determinato per relationem, come ad esempio nel caso in cui il provvedimento preveda l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.
Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata al 50%.
E’ interessante notare che la Corte di Cassazione, con Ordinanza 2 aprile 2015, n. 6794, ha ammesso la deducibilità delle somme corrisposte per l’estinzione, tramite accollo, del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. Questa posizione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 aprile 2017, n. 7.
Nel caso dell’Enpam, può trattarsi di pensioni corrisposte a beneficiari nel frattempo deceduti, oppure di pensioni liquidate a medici che, dopo aver richiesto il trattamento, hanno deciso di rimanere in servizio
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte
L’Istituto provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
Sancita l’illegittimità di una parte della Riforma Dini, accogliendo un ricorso della Corte di Cassazione in tema di assegno ordinario di invalidità
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
dottnet.title.comments