E’ deducibile l’importo corrisposto a titolo di adeguamento all’indice Istat, se nella sentenza di separazione o nei provvedimenti ad essa equiparati, è disposto l’obbligo di tale adeguamento
Torniamo sul tema della corresponsione all’ex coniuge degli assegni di mantenimento, un argomento molto gettonato, specie in questo periodo, in cui incombe la denuncia dei redditi. Vediamo innanzitutto una serie di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni.
Adeguamenti all’indice Istat (Risoluzione 19 novembre 2008, n. 448). E’ deducibile l’importo corrisposto a titolo di adeguamento all’indice Istat, se nella sentenza di separazione o nei provvedimenti ad essa equiparati, è disposto l’obbligo di tale adeguamento.
Somme corrisposte in unica soluzione (Circolare 12 giugno 2002, n. 50, punto 3.1; Risoluzione 11 giugno 2009, n. 153). L’Agenzia delle Entrate precisa che:
non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione (il cosiddetto assegno una tantum), in quanto la formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli assegni periodici impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione;
le somme corrisposte "una tantum" non sono deducibili nemmeno nell’ipotesi in cui il versamento risulti frazionato in un numero definito di rate.
Assegni alimentari compensati (Risoluzione 15 giugno 2009, n. 157). Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenuta sulle rate di pensione, sono deducibili ai fini Irpef anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti sempre dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.
Infine, va rilevato che, con Ordinanza 10 maggio 2011, n. 10323, la Corte di Cassazione, ricordando che l’assegno di mantenimento è deducibile solo nella misura disposta dal giudice, ha chiarito che gli eventuali accordi intervenuti successivamente tra le parti, che portano a modifiche della somma decisa dall’autorità giudiziaria, non rilevano ai fini della deducibilità.
Documentazione necessaria. Al fine di certificare l’erogazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge (ed eventualmente anche per i figli), è necessario presentare al CAF o al proprio commercialista la sentenza di separazione o di divorzio, unitamente alle certificazioni relative all’erogazione mensile degli importi (bonifici bancari o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito le somme). Nel caso in cui l’assegno sia corrisposto mediante il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio dell’ex coniuge, la documentazione attestante la spesa può essere costituita dal relativo provvedimento, dal contratto di affitto e dalle ricevute di pagamento.
I campi da compilare nel Modello Redditi. Nel campo 1, rigo E22, va indicato il codice fiscale del soggetto al quale sono state erogate le somme deducibili, ovvero dell’ex coniuge. Nel campo 2, rigo E22, deve essere indicato l’importo dell’assegno periodico erogato all’ex coniuge (esclusa l’eventuale quota relativa al mantenimento dei figli).
Se il coniuge è inadempiente. In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi (datore di lavoro, enti pensionistici), tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto (art. 156, comma 6 del codice civile). Nel caso dell’assegno di mantenimento corrisposto dall’ente pensionistico (Enpam o Inps), mediante trattenuta sulla pensione dell’obbligato, la deduzione delle somme viene effettuata direttamente sull’imponibile del pensionato, e poi esposta nella Certificazione Unica.
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