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Fisco ed Enpam: modello 730 e bonus Covid

Previdenza Redazione DottNet | 28/10/2021 14:26

Anche con il prossimo rateo pensionistico in pagamento nel mese di novembre 2021 (valuta 2 novembre), verranno effettuate le operazioni di conguaglio fiscale

Non si ferma l’attività degli Uffici Enpam sul versante fiscale. Anche con il prossimo rateo pensionistico in pagamento nel mese di novembre 2021 (valuta 2 novembre), verranno effettuate le operazioni di conguaglio fiscale tenendo conto dei dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730/4). In particolare, sono stati acquisiti telematicamente dall’Agenzia delle Entrate n. 1.276 modelli 730/4 elaborati da CAF e professionisti abilitati, ovvero accettati o modificati direttamente dai singoli contribuenti che hanno scelto l’ENPAM come sostituto d’imposta per le operazioni di conguaglio fiscale relative all’anno d’imposta 2020. E’ la prima volta che un così gran numero di posizioni vengono regolate così in ritardo; è l’effetto del posticipo della scadenza di presentazione del Modello 730 al 30 settembre, congiunta con la grande complicazione negli adempimenti per l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini del riconoscimento delle detrazioni e deduzioni d’imposta.

Il conguaglio, per questi pensionati, andrà a sovrapporsi anche alle ritenute per il secondo acconto Irpef, previsto per la generalità dei contribuenti sempre nella mensilità di novembre. In questo caso, per legge, il sostituto d’imposta (nello specifico l’Enpam) è tenuto a recuperare tutto l’importo in unica soluzione; ciò potrebbe determinare anche l’azzeramento della pensione di novembre (il Fisco presume che il contribuente abbia anche altri redditi) e l’imputazione dell’eventuale residuo esclusivamente nella mensilità di dicembre.

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Cambiando argomento, ma restando sempre in ambito fiscale, va registrata l’ennesima novità sul versante dei bonus erogati per effetto della pandemia. A seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 10–bis del DL 137/2020 (decreto Ristori), operata dall'art. 1-bis del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto in sede di conversione in Legge, la non imponibilità dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è infatti più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato previsto dalla Commissione UE.

Pertanto, gli imprenditori e i lavoratori autonomi beneficiari non devono indicare il relativo importo nei modelli Redditi (quadri di determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo) e nel modello Irap (quadri di determinazione del valore della produzione). Ai fini della loro compilazione l'Agenzia delle Entrate ha diffuso un'avvertenza e alcune Faq.

 Il chiarimento costituisce un'importante semplificazione per la compilazione dei modelli dichiarativi, in quanto viene chiarito che gli aiuti di Stato, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 non vengono revocati in assenza della indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi (prospetto degli aiuti di Stato).

Resta fermo - precisa l'agenzia delle Entrate - che i contribuenti che hanno già inviato il modello Redditi e/o Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti alla rettifica delle dichiarazioni presentate per tenere conto del nuovo orientamento. Tra le ulteriori precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, si ribadisce che anche le indennità di 600 e 1.000 euro erogate dall’Inps o dalle Casse di previdenza non debbono essere indicate nel prospetto degli aiuti di Stato, in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici.  Anche il tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il bonus locazioni, previsti dal Decreto Rilancio, non debbono essere segnalati nel quadro RE del modello Redditi e neppure nella dichiarazione Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

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