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Indennità di malattia Enpam: novità nel regolamento e nuovi parametri

Previdenza Redazione DottNet | 15/05/2022 20:48

I Comitati Consultivi hanno stabilito che, in tema di malattia, ai nuovi iscritti Inps si applicheranno le norme della gestione di medicina generale

I recenti Comitati Consultivi delle gestioni Enpam sono stati, fra l’altro, l’occasione per ritornare sull’argomento dell’indennità di malattia erogata dall’Enpam ai medici convenzionati ed accreditati. Qui di seguito, la situazione delle indennità, come attualmente spettanti agli iscritti delle tre gestioni del Fondo del convenzionamento. 

Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

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L’indennità giornaliera spetta a partire dal trentunesimo giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità ed è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi di attività convenzionale precedenti quello di insorgenza dello stato di inabilità. L’indennità di malattia non viene pagata integralmente (cioè al 100%) perché gli Accordi Convenzionali riservano al medico ammalato un compenso residuale di circa il 30%, mentre il restante 70% viene pagato al sostituto. 

Medici specialisti ambulatoriali e addetti alla medicina dei servizi.

Con incarico a tempo indeterminato: l’indennità giornaliera spetta a partire dal centottantunesimo giorno di assenza dal servizio e viene calcolata sulla base dell’ultima retribuzione mensile nelle seguenti misure:

a) 1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal Servizio Sanitario Nazionale (attualmente 3 mesi);

b) 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali il medico ha diritto alla conservazione dell’incarico senza retribuzione.

Con incarico a tempo determinato: l’indennità giornaliera spetta a partire dal primo giorno di assenza dal servizio per il periodo stabilito dall’ACN durante il quale il medico ha diritto alla conservazione dell’incarico senza corresponsione di compensi (attualmente 6 mesi) ed è pari al 3,60% del compenso mensile sopra indicato. 

Medici specialisti esterni accreditati ad personam

L’indennità giornaliera spetta a partire dal trentunesimo giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata per un periodo massimo continuativo di 18 mesi nella seguente misura:

Branca a visita (il cui rapporto professionale è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale approvato con D.P.R. n. 119 del 23.03.1988 e ss.mm): 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare che precede l’anno in cui è compreso il periodo di inabilità assistita.

Branca a prestazione (il cui rapporto professionale è regolato dall’Accordo Collettivo Nazionale approvato con D.P.R. n. 120 del 23.03.1988 e ss.mm.): 1/43 del medesimo contributo come sopra indicato.

Per entrambe le categorie, l’indennità non può superare € 129,11 al giorno.  

La differenziazione tra i due coefficienti degli specialisti esterni deriva dall’esigenza di fornire prestazioni simili in presenza di aliquote contributive differenti: originariamente, infatti, gli specialisti a visita (quasi tutti i professionisti) versavano un contributo del 22% dei compensi, mentre quelli della branca a prestazione (principalmente laboratori di analisi e studi fisioterapici) soltanto del 12%.  Dal momento che per quest’ultima gestione è stato previsto un incremento dell’aliquota contributiva, che dovrebbe portare a regime, nel 2027, entrambe le branche ad un prelievo del 26%, è stata prevista una tabella di rideterminazione dei coefficienti per la determinazione dell’indennità di malattia che, lasciando ad 1/80 il rapporto di calcolo dell’indennità di malattia per la branca a visita, progressivamente porterà allo stesso livello (nel 2028) anche quello della branca a prestazione. 

Nell’imminenza dell’accesso al Fondo Enpam delle due nuove categorie dei medici fiscali Inps e dei medici delle commissioni per l’invalidità civile, sempre in ambito Inps, i Comitati Consultivi hanno inoltre stabilito che, in tema di malattia, a questi nuovi iscritti si applicheranno le norme della gestione di medicina generale (cioè indennità giornaliera pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile). I Comitati Consultivi hanno altresì proposto di prevedere che, in caso di decesso dell’iscritto durante il periodo di inabilità temporanea e assoluta, la domanda possa essere presentata dagli eredi entro 6 mesi dalla data del decesso. Infine, allo scopo di garantire una tutela a tutti i professionisti iscritti al Fondo Speciale, a prescindere dal reddito percepito, è stato proposto di erogare a favore di tutte le categorie un importo minimo della prestazione di malattia pari ad € 33,50 giornalieri, annualmente indicizzati in base ai valori Istat. Ai fini dell’individuazione di questo importo minimo, si terrà conto di tutte le prestazioni erogate per inabilità temporanea e assoluta relative allo stesso periodo, maturate a carico di tutte le gestioni del Fondo Speciale. 

Tutte queste proposte, generalmente migliorative per tutte le categorie, per entrare in vigore hanno ovviamente bisogno della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Enpam e della ratifica delle autorità vigilanti, sicché se ne può ragionevolmente prevedere l’attivazione per l’inizio del 2023.

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