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Pos nello studio medico: agevolazioni e incentivi

Professione Redazione DottNet | 22/06/2022 18:25

Fino al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è pari al 100% delle commissioni, tornerà al 30% dal 1° luglio

 Manca ancora una settimana dall'entrata in vigore della legge che obbliga l'utilizzo del Pos per i medici e i professionisti. Tuttavia per venire incontro alle esigenze di coloro ce dovranno obbligatoriamente adeguarsi, sono state previste una srie di agevolazioni e incentivi.

Credito d’imposta commissioni Pos

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Per spingere gli esercenti ad accettare i pagamenti elettronici al posto dei contanti, il Governo - riporta Leggioggi.it -  ha pensato ad un bonus per ammortizzare il costo delle commissioni sulla transazione.

In particolare, all’articolo 22 del Decreto fiscale 2020 si stabilisce che:

  • agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate;
  • Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Fino al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è pari al 100% delle commissioni, tornerà al 30% dal 1° luglio.

Credito d’imposta acquisto Pos

L’articolo 1 comma 11 del Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. I potenziali beneficiari della misura sono esercenti attività di impresa, arte, professioni che, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico, collegati ad altri strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per un singolo esercente, in questa misura:

  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Invece agli esercenti che nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;
  • 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Regime sanzionatorio

Con l'art. 19-ter co. 1 lett. b) del DL 152/2021, inserendo il nuovo co. 4-bis nell'art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dall'1 luglio.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, "di qualsiasi importo", effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Accertamento violazioni

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. Per la sanzione conta la mancata accettazione di tale pagamento in tale modalità e non la presenza o meno del Pos nello studio. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare, dunque, adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare. In conclusione  sarà il paziente a dover denunciare il medico che non accetta il pagamento con la carta.

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