Secondo i giudici amministrativi, senza evidenza scientifiche, non basta affermare che il siero sia pericoloso
La pericolosità del vaccino Covid deve essere dimostrata scientificamente e per l’esenzione non basta un’autocertificazione. Con queste due motivazioni il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto la domanda cautelare di un medico della provincia di Terni relativa alla richiesta di annullamento della sua sospensione.
Il medico, difeso dall'avvocato Luigi Doria, chiedeva l’annullamento della decisione dell'Ordine Provinciale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Terni, con sospensione dell'efficacia, della delibera di sospensione dall'attività lavorativa della professione sanitaria, in relazione al l provvedimento del 19 gennaio 2022 della Regione Umbria sulla vaccinazione del personale sanitario, non avendo poi ottemperato alla vaccinazione a fronte di immunizzazione naturale dopo aver contratto il Covid.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che la delibera prevede “che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione in argomento può essere omessa”.
Nel caso in questione “deve escludersi inoltre che la esenzione possano essere supportate da autocertificazione (anche con inserimento della stessa nel sistema Tessera Sanitaria, peraltro il giorno successivo a quello di adozione della delibera impugnata), e ciò sia per la consistenza degli interesse pubblici in gioco, sia poiché la pericolosità soggettiva del vaccino deve essere clinicamente supportata da idonea documentazione, che non risulta esibita né all’ordine professionale intimato né agli atti del ricorso”.
Ne consegue che “non sussistono nella specie i presupposti per derogare al principio di prevalenza delle ragioni di tutela della sanità pubblica rispetto all’urgenza azionata dalla domanda cautelare monocratica”, con rinvio al 6 settembre per discutere la vicenda e arrivare a sentenza.
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