L’importo definitivo per l’anno 2022 della pensione minima INPS è stato determinato in € 525,38= (a fronte di un trattamento provvisorio di € 524,34) per 13 mensilità
Oltre alla pensione di cittadinanza, che viene liquidata dall’Inps ai soggetti in possesso dei requisiti di legge, e che sembra avere i mesi contati, proseguono le procedure consolidate, relative agli istituti assistenziali già esistenti da tempo, quali l’integrazione al trattamento minimo Inps, sulla quale invece l’attuale governo sembra destinare una particolare attenzione. Alla fine di ogni anno viene emesso dal MEF un decreto che fissa il valore della variazione percentuale per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno successivo, nonché il valore definitivo della medesima variazione da considerarsi per l’anno in corso, con applicazione sulle pensioni in essere.
Quest’anno il testo di legge emanato è il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022. Il valore effettivo dell’inflazione dell’intero anno 2021 è risultato pari a + 1,9%, con un aumento del + 0,2% rispetto al valore provvisorio indicato lo scorso anno. Su tale base, l’importo definitivo per l’anno 2022 della pensione minima INPS è stato determinato in € 525,38= (a fronte di un trattamento provvisorio di € 524,34) per 13 mensilità.
Secondo le norme del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata dell’Enpam, la quota del 15% di pensione che può essere trasformata in liquidazione al momento dell’erogazione del trattamento di quiescenza, deve comunque garantire una pensione residua pari al doppio del trattamento minimo Inps. Pertanto, per il 2022 la soglia minima di pensione, non convertibile in capitale, risulta pari ad € 13.659,88= annui e ad € 1.138,32= mensili. La pensione erogata dal Fondo di previdenza generale dell’Enpam, sempre per il 2022, va quindi integrata sino all’importo di € 6.829,94= annui, pari a € 569,16= mensili, calcolati su dodici mensilità, dato che l’Enpam non eroga la tredicesima.
In realtà l’adeguamento dell’importo per il 2022 è già avvenuto nello scorso mese di novembre, grazie ad un decreto del Governo Draghi che ha anticipato la perequazione che generalmente avviene a gennaio dell’anno successivo; contemporaneamente il Governo ha anche previsto un’indicizzazione aggiuntiva del 2% sui ratei di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità, per le sole pensioni (come appunto le minime) che non superavano l’importo di 35.000 euro annui lordi. Per effetto di queste disposizioni, le pensioni minime Inps hanno avuto da ottobre a dicembre un aumento transitorio di € 15,03, che da gennaio 2023 sarà cancellato. Sempre a gennaio, però, sarà erogato un conguaglio di € 10,40, che corrisponde alla differenza fra vecchio e nuovo importo 2022 per i primi dieci mesi dell’anno.
Per l’anno 2023, in considerazione del notevole incremento dell’inflazione, che ormai ha superato la doppia cifra percentuale, il Decreto ministeriale ha stimato per i primi nove mesi dell’anno un incremento del + 7,35%. L’importo della pensione minima INPS è stato quindi provvisoriamente determinato in € 563,74= per 13 mensilità. Pertanto, la soglia minima di pensione a carico del Fondo della medicina convenzionata e accreditata della Fondazione Enpam, non convertibile in capitale, è pari a € 14.657,24= annui ed a € 1.221,44= mensili; la pensione erogata dal Fondo di previdenza generale dell’Ente sarà integrata sino all’importo di € 7.328,62= annui, pari a € 610,72= mensili. Sempre per l’anno 2023 il Disegno di Legge di Bilancio, attualmente all’esame del Parlamento, prevede all’art. 58, fra l’altro, un incremento transitorio per le pensioni minime per gli anni 2023 e 2024. Alla luce del testo definitivo, gli importi sopra indicati saranno dunque eventualmente integrati in un momento successivo, con l’erogazione degli eventuali conguagli. Ai fini del riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo della pensione, allo stato, è dunque necessario che:
Le domande di integrazione al minimo Inps possono essere presentate con il modulo pubblicato nella sezione "Modulistica" del sito dell’Enpam e la relativa pensione, se sussistono i requisiti, decorre dal mese successivo alla domanda medesima.
Nel caso dell’Enpam, può trattarsi di pensioni corrisposte a beneficiari nel frattempo deceduti, oppure di pensioni liquidate a medici che, dopo aver richiesto il trattamento, hanno deciso di rimanere in servizio
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte
L’Istituto provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
Sancita l’illegittimità di una parte della Riforma Dini, accogliendo un ricorso della Corte di Cassazione in tema di assegno ordinario di invalidità
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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