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Cumulo pensionistico, quando conviene e quando sono preferibili due trattamenti

Previdenza Redazione DottNet | 10/01/2023 19:35

Il cumulo conviene soltanto quando è necessario, cioè quando, se non lo si aziona, non si acquisisce nessun diritto a pensione oppure si rischiano di perdere spezzoni contributivi

 Cumulo sì, cumulo no. Molti i medici che continuano a interrogarsi su quale effettivamente sia la soluzione più confacente ad assicurare una pensione confacente. Un lettore, per esempio,di 64 anni ( dipendente ex Inpdap dal 1 maggio 1985 al 30 novembre 2009. Dal 1 ° Dicembre 2009 a tutt'oggi specialista ambulatoriale) e con ancora 4 anni di attività davanti a se, chiede se è conveniente il cumulo o addirittura pensare a 2 pensioni separate.

Cominciamo col dire che il cumulo conviene soltanto quando è necessario, cioè quando, se non lo si aziona, non si acquisisce nessun diritto a pensione oppure si rischiano di perdere spezzoni contributivi.

Le pensioni in cumulo sono pagate totalmente dall'Inps, diventano pensioni pubbliche a tutti gli effetti e subiscono l'effetto delle leggi dello Stato, come ad esempio quella di quest'anno che limita pesantemente la rivalutazione Istat per quelle più alte. Inoltre, nel caso di pensioni a superstiti, le pensioni pubbliche sono cumulabili solo parzialmente con le pensioni dirette, mentre le pensioni Enpam non hanno questa limitazione.

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Nel caso prospettato dal lettore, non c'è nessuna esigenza di azionare il cumulo ed è meglio lasciare separati i due trattamenti. Al compimento dei 67 anni, visto che ci sono più di 20 anni di contributi pubblici (oltre 24), il medico potrà iniziare a percepire la pensione dell'Inps, presentando la relativa domanda tre mesi prima e continuando a svolgere l'attività convenzionata da specialista ambulatoriale.

E' importante che continui a farlo almeno fino al compimento dei 68 anni di età, perchè altrimenti sulla Gestione Specialisti Ambulatoriali avrebbe meno di 15 anni di contributi e rischierebbe di non avere diritto a pensione, mentre, lavorando fino almeno alla data di compimento dei 68, questo requisito non è più necessario. A quel punto potrà decidere di lasciare l'attività o proseguirla fino a 70 anni, come consentito dalle attuali convenzioni. Alla cessazione, presenterà domanda per la seconda pensione.  A 68 anni maturerà il diritto anche alla pensione di Quota A del Fondo di previdenza generale dell'Enpam, nonché a quella di Quota B, se ha svolto attività libero professionale pura, pensioni che andranno richieste a parte, con domande separate. 

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