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Medici di famiglia e pediatri: parte l'anticipo prestazione previdenziale. Come funziona

Previdenza Redazione DottNet | 06/03/2023 19:06

Tuttavia l’attivazione della APP, diversamente da quanto si è portati a ritenere, nonostante comporti certamente un’uscita più graduale e più sostenibile dalla convenzione, non è a costo zero per gli interessati

Con la nota di approvazione dei Ministeri n. 1678 del 16 febbraio 2023 parte ufficialmente la APP della Gestione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell’Enpam. La APP (Anticipo della prestazione previdenziale) è stata introdotta negli ultimi contratti di categoria per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici pediatri di libera scelta per il triennio 2016 2018, siglati rispettivamente in data 20 gennaio 2022 e 10 febbraio 2022 e ratificati entrambi dalla Conferenza Stato Regioni in data 28 aprile 2022. 

L’istituto è stato recepito nella normativa regolamentare Enpam per le categorie dei medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta entrambe iscritte alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata. È stata inserita un’ulteriore Sezione dedicata alla "Gestione dei medici di medicina generale" all’interno del Capo II dell’Appendice al Regolamento del Fondo, nella quale vengono disciplinate, in analogia alle disposizioni previste per gli specialisti ambulatoriali (per i quali la disciplina è già attiva dal 2020) le modalità di calcolo dell’APP e della futura pensione (ordinaria, di inabilità assoluta e permanente e a superstiti), sulla base della normativa regolamentare già in vigore per gli iscritti a questa gestione.  

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Con l’approvazione ministeriale, dunque, l’istituto diviene pienamente operativo. Ma in cosa consiste questa nuova opportunità? Il generico o il pediatra che siano in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato (35 anni di contributi e 62 di età) ovvero per il pensionamento di vecchiaia (68 anni di età) possono richiedere di restare in servizio, riducendo il loro apporto professionale dal 30 al 70 per cento e facendosi affiancare, per la parte ceduta, da un convenzionato più giovane, inserito in un apposito elenco. Innanzitutto, è necessario che il convenzionato anziano sia in possesso di una certificazione dell’Enpam che attesti il proprio diritto a pensione. A quel punto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve presentare alla Asl una domanda, nella quale dichiara la percentuale di riduzione che vuole subire ed il numero di mutuati che ha attualmente in carico. Sulla base di tali domande, viene creato un elenco di disponibilità, che viene reso pubblico entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Anche il convenzionato giovane, che dovrà affiancare quello anziano, deve presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno (quindi per gli affiancamenti 2024 il termine è molto vicino!) una apposita domanda all’Assessorato alla Sanità della propria Regione, e a quel punto sarà inserito in un altro elenco, parallelo alla normale graduatoria regionale degli incarichi e contenente il medesimo punteggio, che viene reso pubblico entro il 31 maggio. A partire dal mese di febbraio, quindi, la Asl accoppia sostituto e sostituito secondo la graduatoria e parte un periodo di affiancamento di 60 giorni, disciplinato dalle norme sulla sostituzione dei convenzionati. Se l’affiancamento darà esito positivo, i due medici sottoscriveranno un accordo con cui la ripartizione dell’impegno professionale diventa definitiva. Se per ipotesi la riduzione fosse pari al 50% dell’attività, il convenzionato anziano percepirà il 50% della pensione maturata e potrà cumularla con il 50% del compenso professionale, che continuerà a percepire. 

La pensione Enpam relativa all’APP decorre dal mese di effettiva riduzione dell’attività in convenzione, certificata dall’Azienda sanitaria di appartenenza, purché la riduzione abbia effetto dal primo giorno dello stesso mese. Diversamente, la APP decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riduzione dell’attività in convenzione. 

Importante segnalare che l’attivazione della APP, diversamente da quanto si è portati a ritenere, nonostante comporti certamente un’uscita più graduale e più sostenibile dalla convenzione, non è a costo zero per gli interessati. La quota di pensione anticipata percepita per effetto della APP viene infatti calcolata esattamente come quella cui si avrebbe diritto in caso di cessazione completa dell’attività, e quindi, com’è giusto, su di essa hanno effetto le penalizzazioni previste in caso di età inferiore a 68 anni, mentre, in caso di attivazione della APP dopo i 68 anni, i premi per la permanenza in servizio si fermano al momento della decorrenza del pezzetto di pensione. Insomma, per essere più chiari, nel caso di due convenzionati gemelli, con la stessa anzianità ed il medesimo compenso, il gemello che attiva la pensione in APP a 62 anni riducendo la propria attività del 50%, avrà a 70 anni una pensione di circa il 10/15% inferiore rispetto al fratello che avrà continuato a lavorare da solo fino a quell’età, anche se il primo avrà certamente beneficiato di una migliore qualità di vita.

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