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Ricette elettroniche, si cambia: tutte le novità

Saranno possibili per farmaci non a carico SSN e ripetibilità illimitata per pazienti cronici
Sanità pubblica

Arrivano nuove procedure per le ricette mediche elettroniche, tutte legate a cronicità, disabilità e medicinali. Le regole sono contenute nel “Disegno di legge recante delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria che oggi è all’esame del Consiglio dei ministri. Innanzitutto le ricette dei farmaci diventano tutte digitali, anche nel caso di terapie non rimborsate dal SSN; per i pazienti cronici è prevista la possibilità che il medico, in un’unica ricetta, indichi posologia e confezioni dispensabili al massimo per 12 mesi (sospendibile dallo stesso curante) e soprattutto viene introdotta la ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti.

Nel dettaglio, ecco le novità anticipate da Quotidiano Sanità: .

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 Art 50 -bis (Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci)

  1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del SSN, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011 e al decreto del Ministero dell’Economia e Finanze emanato di concerto con il Ministero della Salute del 3 dicembre 2020, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.
  2. In alternativa al ricettario cartaceo di cui all’art. 50, commi 2 e seguenti, possono essere effettuate in formato elettronico le prescrizioni a carico del SSN con le medesime modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 2 novembre 2011.
  3. All’articolo 45, al comma 6-bis, le parole “inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali” sono sostituite dalle seguenti “transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali”.
  4. All’art. 37 del R. D. 30 settembre 1938, n.1706, comma 1, lett. a), dopo la parola “spediscono,” sono aggiunte le seguenti “, esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia,”.
  5. All’articolo 89, comma 4 sostituire le parole da “Il medico” al “paziente” con le seguenti “Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest’ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome.»

All’Art. 7 (Misure di semplificazione dell’assistenza farmaceutica dei pazienti cronici) si stabilisce che:

  1. Nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la cura di patologie croniche, il medico prescrittore può indicare nella ricetta dematerializzata ripetibile, sulla base del protocollo terapeutico individuale, la posologia e il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di dodici mesi. Il medico prescrittore, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva, può sospendere, in ogni momento, la ripetibilità della prescrizione ovvero modificare la terapia.
  2. Al momento della dispensazione, il farmacista informa l’assistito circa le corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti e consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, in coerenza di quanto definito nel protocollo di cui al comma 1. Il farmacista, nel monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica, qualora rilevi difficoltà da parte dell’assistito nella corretta assunzione dei medicinali prescritti, segnala le criticità al medico prescrittore per le valutazioni di competenza.
  3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le ulteriori modalità applicative e le procedure informatiche necessarie per l’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
Sanità pubblica
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