Le competenze e le attività delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Mef saranno svolte dall’INPS
Con il messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in riferimento alle effettive funzioni trasferite all’Istitutito a seguito della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 3-ter, del decreto-legge n. 73/2022, il legislatore ha trasferito all’INPS le competenze relative agli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici, nonché del personale degli Enti locali, indicando esplicitamente sia le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia quelle dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Inoltre, il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2023, indicando le funzioni trasferite all’INPS, fa riferimento, come precisato anche nel citato decreto-legge n. 73/2022, al personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’articolo 2, comma 2, del citato D.M. 31 maggio 2023 specifica altresì che: “Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative:
a) all’ accertamento e valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità […]”.
Pertanto, per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2023 la competenza relativa all’accertamento e alla valutazione delle condizioni di inabilità e di inidoneità al lavoro nei confronti del personale civile delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli Enti pubblici non economici e degli Enti locali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità sono in capo all’INPS.
Conseguentemente, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell’INPS; le medesime Commissioni provvederanno a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.
Infine, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le Amministrazioni/Enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.
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