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Contributo quota B enpam, termini scaduti. Che succede ai ritardatari

Previdenza Redazione DottNet | 10/11/2023 14:19

I liberi professionisti residenti nelle zone colpite dall’alluvione di maggio (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) possono inoltrare il Modello D fino al 20 novembre e, se non hanno attivato la domiciliazione, debbono versare l’importo dovuto in unica

I liberi professionisti residenti nelle zone colpite dall’alluvione di maggio (Emilia-Romagna, Marche e Toscana) possono inoltrare il Modello D fino al 20 novembre e, se non hanno attivato la domiciliazione, debbono versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre

Per i liberi professionisti il 31 ottobre è scaduto il termine per il pagamento all’Enpam dei contributi previdenziali di Quota B 2023, calcolati sull’attività svolta nell’anno 2022. Non ci saranno proroghe, visto che quest’anno oltretutto la scadenza è collocata in un giorno feriale. Se non si è scelto di attivare il servizio di domiciliazione (che consente la rateazione in 2, 5 o 9 rate), il versamento va fatto in un’unica soluzione, attraverso il bollettino PagoPa scaricabile dall’Area Riservata del sito Enpam.

C’è però un gruppo di iscritti che per legge può godere di scadenze più ampie per questi adempimenti: si tratta dei liberi professionisti residenti nelle zone colpite dall’alluvione di maggio (Emilia-Romagna, Marche e Toscana). Essi, infatti, possono inoltrare il Modello D fino al 20 novembre e, se non hanno attivato la domiciliazione, debbono versare l’importo dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre.

Gli alluvionati che hanno già inviato il Modello D e versano la Quota B con bollettino Pago PA, hanno ricevuto un’informativa con le notizie indispensabili per i loro adempimenti. Per loro, il bollettino PagoPa va scaricato dal link ricevuto per e-mail con l’informativa o attraverso l’Area Riservata cliccando su "Avvisi Pagamento"; si può versare anche con la carta di credito Popso in convenzione con Enpam (dall’Area Riservata Enpam cliccare su "Avvisi pagamento" e poi su "Carta di credito Popso"); si può pagare anche utilizzando altri canali, cliccando nell’Area Riservata su "Altri metodi di pagamento" nella sezione "Avvisi pagamento". 

Con riferimento al versamento sui redditi 2022, non è più possibile attivare la domiciliazione bancaria (andava richiesta entro il 30 settembre) e quindi ottenere la rateazione dei pagamenti. Si può tuttavia fin d’ora effettuare la relativa procedura, per ottenere il beneficio già nel 2024. Sempre in tema di alluvionati, è stata successivamente avviata una nuova campagna informativa anche nei confronti di coloro che si avvalgono della domiciliazione bancaria per pagare la Quota B. Nella comunicazione vengono ricordate le date in cui si verificherà l’addebito diretto (caso per caso, secondo il piano di ammortamento prescelto).  A tal proposito, si ricorda che per l’iscritto che ha richiesto la domiciliazione in 9 rate mensili, il prelievo di novembre sarà effettuato in misura doppia (perché comprenderà anche quello di ottobre). L’ammortamento rateale, infatti, deve comunque concludersi entro giugno 2024. 

Ma cosa succede se ci si dimentica di pagare nei termini previsti? I princìpi generali in materia sono due:

    • Prima si regolarizza la propria posizione e meno si paga;
    • Meglio segnalare spontaneamente il proprio inadempimento che attendere la contestazione dell’Enpam.

In caso di ritardo breve (entro 90 giorni dalla scadenza), conviene non denunciare nulla e pagare al più presto il bollettino ricevuto. La sanzione sarà successivamente richiesta dall’Enpam e sarà pari soltanto all’1% del contributo dovuto.

Se invece il pagamento viene effettuato dal 91° giorno in poi, conviene sempre effettuare al più presto il versamento dell’importo di base. La Fondazione notificherà in seguito la cartella contenente la sanzione dovuta, che sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti. Lo scorso 20 settembre il TUR è stato innalzato dalla Banca Centrale Europea al 4,5%, e questo significa che oggi la sanzione è pari al 7,5% del dovuto. In sostanza, facendo un esempio, se si paga il 91° giorno un importo di 1.000 euro, la sanzione sarà così determinata: 1000 per 7,5% = 75 euro: 365 giorni per 91 giorni = 18,70 euro. Sanzioni più pesanti sono ovviamente previste in caso di accertamento dell’Ente.

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