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Acn medicina generale: l'accordo è entrato in vigore, gli arretrati contrattuali andranno versati entro 60 giorni. Tutti i calcoli

Medicina Generale Redazione DottNet | 04/04/2024 17:02

Incontro con il Presidente del Comitato di Settore Marco Alparone. Silvestro Scotti (Fimmg): grande soddisfazione come premessa all’approvazione dell’ACN 2019-2021 e per indirizzi futuri su ACN 2022-2024

Dopo il via libera della Corte dei Conti e il semaforo verde ieri in Conferenza stato regioni decollano definitivamente Accordi Collettivi Nazionali 2019-2021 per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale e con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. Tra le principali novità, il nuovo Acn di medici di Famiglia attua il Ruolo Unico, garantendo a ogni medico il tempo pieno, nel rispetto dei diritti acquisiti per i medici già convenzionati, consolidando la prossimità dell’assistenza attraverso la rete degli studi medici. E ancora, definisce con accuratezza alcune tutele in relazione alla genitorialità e alla femminilizzazione della professione. Risolte anche le contraddizioni sui modelli di autonomia di gestione degli studi medici che potranno anche ospitare gli specialisti per la presa in carico dei pazienti cronici.

Tra gli aspetti normativi più significativi della Convenzione con gli specialisti ambulatoriali, spiccano: il riconoscimento del ruolo della specialistica ambulatoriale nell’equipe territoriale prevista dal Dm 77, quindi nelle Case di Comunità Hub e Spoke, Ospedali di Comunità, nei rapporti con le Cot e nell’Assistenza specialistica domiciliare; misure volte a garantire una maggiore flessibilità lavorativa. C’è un’attenzione particolare alle politiche di genere in particolare la maternità. L'accordo introduce quindi importanti norme a tutela della salute e della presa in carico specialistica dei pazienti facendo particolare attenzione a non perdere risorse economiche, sia strutturali che a progetto, anche quando queste non prevedono gli specialisti convenzionati. È previsto il graduale incremento di ore specialistiche ad iso-risorse per assistere i pazienti allo scopo di ridurre le lunghe liste d’attesa e gli accessi impropri nei Pronto Soccorso.

«Non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato senza l’impegno del ministro Schillaci e del presidente Fedriga, ai quali va l’apprezzamento per la serietà e la sensibilità politica dimostrata nell’interesse della categoria tutta e, soprattutto, dei cittadini». Lo dice il segretario generale Fimmg, Silvestro Scotti, in merito all’approvazione dell’ACN 2019-2021 arrivata in Conferenza Stato-Regioni. «Ricordiamo che il loro impegno si è definito già a seguito dei vari incontri – prosegue il leader Fimmg - e dell’ascolto dato alla Fimmg a cui è seguito l’atto di indirizzo necessario per la costituzione di questo ACN quale evoluzione della medicina generale. Questo ACN, infatti, pone le basi per impostare risposte concrete per il rilancio del servizio sanitario nazionale e già risponde ad un nuovo impegno della medicina generale come affermato dal ministro Schillaci nella recente audizione in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

«Un incontro proficuo e simbolico, vista l’approvazione dell’ACN 2019-2021 oggi in Conferenza Stato-Regioni, ed essenziale per porre sin da subito le basi del nuovo atto di indirizzo in vista della discussione per il rinnovo del prossimo ACN. Un segnale concreto della volontà di stringere i tempi, del quale lo ringraziamo, viste anche le questioni delicatissime che andranno affrontate». Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg, commenta con soddisfazione l’incontro tenutosi ieri a Via Parigi (sede della Conferenza delle Regioni) con Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità.

Da ieri, vista l’adozione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni, pertanto l’ACN sancito è vigente per le parti normative ed economiche, ricordando che gli arretrati contrattuali andranno versati entro 60 giorni. Un definitivo ok arrivato - come più volte chiesto da Fimmg - in tempi rapidissimi: soli 56 giorni dalla firma della preintesa. «Di questo ringraziamo tutti gli attori coinvolti – prosegue Scotti - nella consapevolezza che l’entrata in vigore dell’ACN è essenziale per chiudere il cerchio su questioni centrali per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, quali l’attuazione del PNRR e del DM77 che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e, più in generale, per l’essenziale evoluzione della medicina generale. «È cruciale che si continui a lavorare in tempi strettissimi – avverte Scotti – così che si possa dare presto avvio alle trattative per chiudere anche il prossimo ACN e, in questo modo, garantire ai cittadini un’assistenza di prossimità sempre più efficace e proattiva, e attrattività e sicurezza per tutti i giovani medici che debbono poter scegliere un futuro professionale certo contrattualmente e non continuamente in discussione su questioni come ruolo giuridico e altro». 

In particolare, il leader Fimmg ricorda la centralità che sul prossimo tavolo dovranno avere l’Assistenza domiciliare integrata e la residenzialità, ma conclude Scotti, «dobbiamo ricordare sempre che il problema centrale è oggi quello della carenza dei medici di medicina generale, per la quale occorrerà mettere rapidamente in campo soluzioni efficaci che non possono risolversi solo nel contratto se non inizia una seria attenzione a questo tema da parte di chi ha responsabilità politica e di programmazione nella formazione medica».

ACN 2019-2021, che cosa cambia

Va specificato che si tratta di un primo punto fermo all’interno di una discussione che è aperta da ormai sei anni e che interessa numeri ben noti soprattutto agli interessati: circa 40mila Medici di Famiglia e oltre 10mila Medici di Continuità Assistenziale.

Le pagine dell’accordo, inoltre, contengono le misure per accogliere e soddisfare quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR, nell’ambito del Programma Next Generation EU – NGEU) e dall’ormai noto DM 77/2022 per lo sviluppo dell’assistenza territoriale del Sistema Sanitario Nazionale.

Stipendi, compensi e arretrati

Tra le novità di maggior rilievo dell’ACN 2019-2021 per i MMG merita sicuramente maggior evidenza la parte relativa al trattamento economico.

Vediamo le principali misure introdotte, che all’interno dell’accordo fanno riferimento essenzialmente all’Articolo 5.

Gli arretrati

Arretrati – oltre 15mila euro per cinque anni. La misura interessa Medici di Medicina Generale a quota oraria e a quota capitaria (ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali, assistenza negli Istituti Penitenziari) e viene regolata da fasce che variano dai 0,29 euro per ora ai 1,90 euro per ora.Fare i conti non è semplice, perché le variabili individuali sono molte, da terminare di volta in volta e personalmente in base al profilo contrattualealla base pazientiall’anno di riferimento.

Proviamo però a fare ulteriore chiarezza prendendo come esempio e modello il caso di un medico massimalista del Ruolo Unico di assistenza primaria a ciclo di scelta.

Vanno calcolati:

  • come arretrati 2019 – 0,91 euro all’anno per assistito (quindi per 1.500 pazienti 1.365 euro);
  • come arretrati 2020 – 1,43 euro all’anno per assistito (quindi per 1.500 pazienti 2.145 euro);
  • come arretrati 2021 – 0,82 euro all’anno per assistito da sommare a 1,90 euro all’anno per assistito di quota variabile¹ (quindi in totale 4.080 euro);
  • come arretrati 2022 – 0,82 euro all’anno per assistito da sommare a 1,90 euro all’anno per assistito di quota variabile¹ (quindi in totale 4.080 euro);
  • come arretrati 2023 – 0,82 euro all’anno per assistito da sommare a 1,90 euro all’anno per assistito di quota variabile¹ (quindi in totale 4.080 euro);

E si arriva quindi a un totale di arretrati che ammonta a oltre 15.500 euro per tutto il periodo di riferimento 2019-2023 e – lo ricordiamo – per un Medico di Medicina Generale massimalista dal 2019.

Se ti stai infine domandando quando verranno erogati gli arretrati, allora bisogna ricordare che l’ACN prevede che le somme dovute vengano erogate entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo.Una precisazione è però necessaria e importante: prima che la bozza siglata l’8 febbraio sia effettivamente in vigore, l’ACN dovrà ottenere altre approvazioni da parte del Comitato di Settore, Corte dei Conti, Ministeri, e infine Conferenza Stato-Regioni. Soltanto dopo il via libera di quest’ultima, sarà allora possibile conteggiare i 60 giorni previsti per gli arretrati.

Gli aumenti

Aumenti contrattuali del 3,78%. Non solo recupero degli arretrati, ma anche adeguamento del compenso orario. Anche in questo caso la maggiorazione degli stipendi è da calcolare in base all’inquadramento professionale.Proviamo a fare una sintesi. Parliamo di un compenso forfettario annuo per assistito che viene rideterminato a:

  • 42,14 euro per Medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (la cifra prevista dall’ACN 2016-2018 era di 41,32 euro), che nella fattispecie di una base pazienti di 1.500 assistiti corrisponde a un incremento lordo di 1.230 euro;
  • 24,25 euro per Medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (la cifra prevista dall’ACN 2016-2018 era di 23,39 euro);
  • 24,25 euro per Medico di emergenza sanitaria territoriale (la cifra prevista dall’ACN 2016-2018 era di 23,39 euro);
  • 24,25 euro per Medico di assistenza negli Istituti penitenziari (la cifra prevista dall’ACN 2016-2018 era di 23,39 euro).

Si deve inoltre considerare e aggiungere un incremento di 1,07 euro per il compenso orario di un Medico di medicina dei servizi territoriali.

Ruolo unico, che cos’è e che cosa prevede

Un altro nodo importante dell’ACN 2019-2021 è contenuto all’interno del Capo I – Medicina dei Servizi Territoriali, e riguarda la definizione e l’attuazione del cosiddetto Ruolo Unico all’interno delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).

Un elenco più dettagliato ed esteso dei compito del Medico del Ruolo Unico di assistenza primaria si trova all’Articolo 43 dell’accordo. Tra le funzioni chiave:

  • il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito,
  • le attività per la continuità dell’assistenza,
  • e il perseguimento degli obiettivi di salute dei cittadini.

Questi obiettivi – lo ricordiamo in sintesi – sono da perseguire con la propria attività individualmente e in integrazione della propria AFT (ulteriormente specificato al Comma 7 dell’Articolo 43). Per la precisione, l’incarico di Medico del Ruolo Unico di assistenza primaria comporta lo svolgimento sia di attività a ciclo di scelta sia di attività oraria pari fino a un massimo di 38 ore settimanali.

Come si bilanciano le ore dedicate ad attività a ciclo di scelta e ad attività oraria?

Il testo dell’accordo prevede una progressiva riduzione dell’attività oraria rispetto all’aumento delle scelte in carico fino al massimale di 1.500 assistiti, seguendo gli scaglioni qui di seguito:

  • 38 ore – dal conferimento dell’incarico fino a 400 assistiti;
  • 24 ore – da 401 assistiti a 1.000 assistiti;
  • 12 ore da 1.001 assistiti a 1.200 assistiti;
  • 6 ore da 1.201 assistiti a 1.500 assistiti.

Novità per pari opportunità e rapporto vita/lavoro

Come garantire una migliore conciliazione del rapporto vita/lavoro del Medico di Medicina Generale? Probabilmente per rispondere a questa domanda l’ACN 2019-2021 comprendere la novità introdotta dall’Articolo 7.

Viene infatti previsto un tavolo di consultazione nazionale tra Sisac e le Organizzazione sindacali che hanno firmato l’ipotesi che dovrà riunirsi almeno una volta all’anno per discutere e promuovere le iniziative a favore dell’equilibrio professionale-privato delle lavoratrici. Inoltre, un’altra novità rilevante compare all’interno degli Articoli 20 e 22, che disciplinano rispettivamente i criteri per formare la graduatoria regionale e i casi di sospensione dell’attività.

Cerchiamo di spiegarlo nel modo più semplice: la malattia e gli infortuni – che di fatto restano motivi di sospensione dal servizio – vengono però valutati come periodi di servizio ai fini della valutazione dei punteggi delle graduatorie (lo specifica il comma 4 dell’Articolo 22).

Infine, una novità per quanti decideranno di convolare a nozze. Il testo dell’ACN 2019-2021 prevede infatti l’istituzione di un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi e non frazionabili.

Riepiloghiamo le uniche due condizioni per godere del congedo:

  • l’assenza dal servizio non deve essere superiore a un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l’impegno orario settimanale (cioè fino a un massimo di 95 ore);
  • la data di inizio del congedo matrimoniale non può essere anteriore a 3 giorni prima della data del matrimonio.

Una prima (e importante) apertura per telemedicina e smartworking

L’Articolo 44 dell’ACN 2019-2021 disciplina invece le varie attività di assistenza e di prestazione del già menzionato Ruolo Unico. E la novità più rilevante è quella introdotta dal Comma 7, per cui la continuità dell’assistenza può essere garantita a pazienti e assistiti anche attraverso l’uso della telemedicina.

La norma appena introdotta, nello specifico, è stata pensata per agevolare i Medici di Medicina generale che operano:

  • in specifiche aree territoriali disagiate,
  • in caso di gravidanza,
  • e per le madri fino al compimento del terzo anno d’età del bambino.

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