Canali Minisiti ECM

CTU, gli psicologi non possono sostituire i medici per gli stati di infermità: il Tar del Lazio accoglie il ricorso Fnomceo

Professione Redazione DottNet | 27/06/2024 21:03

Anelli: "Il risultato conseguito è precipuamente finalizzato alla difesa dell'interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici dei medici"

Non è corretta, nel Regolamento del Ministero della Giustizia sui CTU - i consulenti tecnici d’ufficio dei Tribunali - l'attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), della capacità di stare in atti, della previdenza adulti (indennità di accompagnamento, legge 104) e della valutazione del danno. Tali ambiti, richiedendo l’accertamento di un’infermità, e quindi una diagnosi, sono di competenza esclusiva del medico.

A stabilirlo, il Tar del Lazio, che, con la sentenza n. 12854/2024, ha accolto il ricorso della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l’annullamento del DM 4 agosto 2023 n.

109, sugli Albi dei CTU, nella parte che attribuisce agli psicologi competenze e specializzazioni proprie dell’area medica, e precisamente dell’area medico-legale. In particolare, la Fnomceo ha eccepito l’illegittimità del suddetto decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l’accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità e quindi di diagnosi, di competenza esclusiva del medico.

pubblicità

"Questa Federazionescrive il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, in una Comunicazione rivolta a tutti i presidenti degli Ordini e delle Commissioni albo Odontoiatri - rileva che il risultato conseguito è motivo di soddisfazione per la professione tutta in quanto precipuamente finalizzato alla difesa dell'interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici riservati esclusivamente ai medici".

Anelli commenta la sentenza anche in un video che andrà nella prossima edizione di Fnomceo Tg sanità. "Il giudice nella sua sentenza spiega che queste attribuzioni – dichiara Anelli nel filmato - sono riservate ai medici e che diagnosticare una malattia è un'attività esclusiva della professione. Certo, il medico può avvalersi della collaborazione anche degli psicologi, ma la diagnosi rimane nelle competenze esclusive della professione medica".

Commenti

I Correlati

L’Italia guida la classifica delle candidature e vanta una vincitrice tra i sei ricercatori premiati. Annunciato il nuovo bando Fellowship 2025 che si arricchisce del Research Equity Prize per progetti nei Paesi in via di sviluppo

Silvestro Scotti: Lottiamo da soli per salvare il diritto alla salute dei cittadini. In questi anni troppo fango sui medici di famiglia

Sempre più primari nominati dalle Università tagliano le prospettive di carriera ai medici ospedalieri

Ricerca Osservatorio sanità digitale PoliMi durante Forum Pa

Ti potrebbero interessare

La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate

Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro

Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti

Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"

Ultime News

Più letti