L'Enpam ha inviato anche una diffida a due avvocati che di recente hanno diffuso comunicazioni fuorvianti che lasciavano intendere che tutto fosse sospeso
Non c’è alcuna sospensione o alcun rinvio per il contributo del 4 per cento che le strutture accreditate con il Ssn devono versare alla gestione degli Specialisti esterni dell’Enpam entro il 20 dicembre 2024. L’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri ha inviato anche una diffida a due avvocati che di recente hanno diffuso comunicazioni fuorvianti che lasciavano intendere che tutto fosse sospeso. Tali comunicazioni si basavano su un provvedimento cautelare del Tar del Lazio vecchio di undici mesi, con giudizio rimesso alla Corte di Cassazione, e che comunque riguardava una delibera diversa da quella che ha fissato il termine di pagamento al 20 dicembre 2024.
Quest’ultima delibera è invece pienamente in vigore ed efficace, come confermato nel merito già dai Tribunali del lavoro di Roma, di Milano e di Catania. Anche gli avvocati che hanno diffuso le comunicazioni fuorvianti si erano rivolti al Tribunale del lavoro di Roma (riconoscendo quindi la competenza del giudice civile e non quella del Tar), ma il giudice del lavoro ha respinto le loro istanze, dando ragione all’Enpam. Eludere la scadenza del 20 dicembre 2024, quindi, espone le strutture accreditate con il Ssn e i professionisti a tutte le conseguenze derivanti dal mancato pagamento di contributi previdenziali.
Scotti: "Per me questo nuovo incarico rappresenta soprattutto una responsabilità e un impegno in risposta all'Assemblea e a tutti i medici che in Enpam trovano la loro casa previdenziale"
A guidare la Consulta in qualità di presidente sarà Salvatore Casà, 64 anni, odontoiatra iscritto all'ordine di Agrigento
La procedura consente di selezionare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta
Gli interessati debbono presentare una specifica domanda al momento dell’assunzione ovvero nel corso della prestazione lavorativa svolta presso l’Unione Europea
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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