Accolto ricorso di Enpam sui contributi dei medici specialisti esterni
La Corte di cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il SSN che erano in contenzioso con l’Enpam. Con un’ordinanza delle Sezioni unite civili (n. 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile.
La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all’Enpam. Sopravviveva un’unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l’aveva ottenuta.
Lo rivela l’Inps nel messaggio n. 914/2015. La novità riguarda il calcolo della pensione con la regola contributiva
Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al primo gennaio 2024
L’Inps, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti per i casi in cui i periodi di contribuzione all’estero si collochino anteriormente al 1° gennaio 1996
Dal 1° gennaio 2025, le pensioni (comprese anche quelle dei medici ex dipendenti pubblici e privati) sono state rivalutate secondo un indice di variazione provvisorio del +0,8% per il 2024
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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