Schillaci: "L’Italia compie un altro deciso passo in avanti a sostegno di chi affronta percorsi di cura e di riabilitazione assicurando a chi soffre di patologie oncologiche, invalidanti e croniche più sicurezza e stabilità professionale"
L’impegno incessante a favore dei diritti sul lavoro per i pazienti oncologici e onco-ematologici portato avanti dal Gruppo di advocacy "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere" è stato finalmente premiato: il DDL n.1430 in materia di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti è finalmente Legge. L’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge a favore dei lavoratori e lavoratrici dipendenti con malattie oncologiche e onco-ematologiche, invalidanti e croniche. Il DDL, che era già stato approvato dalla Camera lo scorso marzo, è giunto in Aula nel primo pomeriggio e approvato all’unanimità.
"Con la legge approvata all’unanimità in Senato si rafforzano i diritti e le tutele dei malati oncologici".
«Da questo momento le persone con diagnosi di tumore non rischiano più di essere licenziate. La proposta di legge sul comporto è legge e d’ora in avanti garantirà la conservazione del posto di lavoro e la retribuzione dei permessi per esami e cure mediche a tutti quei lavoratori e lavoratrici affetti da una malattia oncologica, invalidante e cronica», questo il commento a caldo di Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna ODV Coordinatrice del Gruppo ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’, cui aderiscono 46 Associazioni dei pazienti.
«L’approvazione in Senato del DDL sul comporto mette fine ad un lungo e faticoso cammino iniziato dal nostro Gruppo diversi anni orsono e richiamato all’attenzione della politica durante la scorsa legislatura. Siamo consapevoli del grande passo avanti compiuto a favore di tutte quelle persone che convivono con il carico di un tumore; siamo contenti per tutti coloro che adesso vedranno assicurati diritti e tutele fondamentali in ambito lavorativo e potranno avere una maggiore serenità almeno per ciò che riguarda la stabilità professionale ed economica, fondamentali quando è presente una malattia oncologica, che notoriamente porta alla cosiddetta "tossicità" finanziaria, ovvero ad un impoverimento del nucleo famigliare, dovuto alla perdita di produttività legata alla malattia e alle sue conseguenze più immediate, come le assenze dal lavoro per fare i trattamenti e i controlli medici, ma anche le difficoltà fisiche a causa degli effetti collaterali delle cure. Questa è una legge per la dignità della persona malata e per l’intera comunità civile. Niente più licenziamenti, cui tristemente abbiamo assistito impotenti negli scorsi anni; posto di lavoro garantito; incremento di 10 ore di permessi retribuiti per tutti i pazienti fragili con patologia oncologica invalidante che richiede visite ed esami serrati, per cui le 18 ore annue disponibili diventano 28. Il mio ringraziamento davvero speciale».
Ecco cosa prevede il testo
Articolo 1 (Conservazione del posto di lavoro)
Si riconosce, per la prima volta in modo organico, il diritto a un congedo non retribuito di massimo 24 mesi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%. Durante questo periodo – che può essere continuativo o frazionato – il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo può essere richiesto solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato volontariamente con contributi a carico del lavoratore. Anche i lavoratori autonomi godranno di una tutela specifica: potranno sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa per un periodo massimo di 300 giorni per anno solare, senza diritto ad alcun compenso, fatta salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente. Per i lavoratori dipendenti che abbiano usufruito del congedo, la norma riconosce un diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile, purché la prestazione sia compatibile con questa modalità. Tale priorità si aggiunge a quella già prevista per altre categorie protette, come i genitori di figli minori, le persone con disabilità o i caregiver familiari.
Articolo 2 (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)
A partire dal 2026, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti e croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%, avranno diritto a dieci ore annue di permesso retribuito. Questo diritto è esteso anche ai genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie. I permessi, che saranno coperti anche da un punto di vista previdenziale (con figurativa), si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva. Possono essere utilizzati per esami strumentali, visite mediche, cure frequenti e analisi cliniche, purché prescritte da un medico di base o da uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o accreditata. L’indennità corrispondente è calcolata secondo i criteri ordinari della malattia, con erogazione diretta da parte del datore di lavoro nel settore privato (con successivo conguaglio Inps), mentre nel pubblico la sostituzione del personale sarà garantita nel rispetto dei contratti collettivi. Gli oneri saranno coperti attraverso riduzioni del fondo per esigenze indifferibili.
Articolo 3 (Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche)
Il provvedimento introduce anche una misura simbolicamente rilevante: l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinato all’assegnazione di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. I destinatari saranno studenti meritevoli laureati in medicina, farmacia, biotecnologie, scienze biologiche, CTF o altri corsi affini alle professioni sanitarie. I criteri di assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale.
Articolo 4 (Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)
L’articolo 4 prevede un finanziamento destinato all’INPS per adeguare la propria infrastruttura tecnologica e renderla idonea alla gestione delle nuove misure. È previsto uno stanziamento di 500.000 euro nel 2026 e 20.000 euro annui a partire dal 2027, sempre coperti dal fondo per esigenze indifferibili.
Articolo 5 (Clausola di salvaguardia)
Chiude il disegno di legge una clausola di salvaguardia rivolta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle rispettive competenze legislative.
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