
Il CCNL Sanità 2022–2024 ridefinisce le assenze per malattia nel SSN: perimetro di applicazione, tempi di conservazione del posto, trattamento economico e accertamenti.
Il nuovo CCNL Sanità 2022–2024 interviene sulla disciplina delle assenze per malattia, un ambito che incrocia diritti individuali, organizzazione dei servizi e sostenibilità del sistema. L’articolo 40 del contratto non introduce rivoluzioni, ma mette ordine, chiarendo passaggi che in passato hanno generato letture parziali o applicazioni disomogenee. Una riorganizzazione che in questi mesi entra nella sua fase operativa.
La novità principale non sta tanto nei numeri, quanto nella ricomposizione del quadro complessivo: tempi, retribuzione, accertamenti e conseguenze dell’assenza vengono letti come parti di un unico percorso, che accompagna il lavoratore e l’amministrazione lungo tutta la durata della malattia.
A chi si applica davvero la disciplina sulle assenze per malattia
Il primo chiarimento riguarda proprio il perimetro di applicazione. Le regole previste dall’articolo 40 valgono per tutto il personale dipendente del comparto Sanità, cioè per i lavoratori non dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Rientrano quindi i professionisti sanitari, il personale sociosanitario, tecnico e amministrativo.
Restano invece fuori da questo perimetro i dirigenti sanitari e i medici convenzionati. Allo stesso tempo è bene ricordare che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali non sono dipendenti del SSN, ma operano in regime di convenzione e fanno riferimento all’Accordo collettivo nazionale. Per loro, quindi, non si applica l’articolo 40 né la disciplina dei 18 mesi di conservazione del posto così come prevista dal CCNL del comparto.
Il periodo di conservazione del posto e il conteggio dei tre anni
Il contratto conferma la conservazione del posto di lavoro per 18 mesi in caso di assenza per malattia del dipendente non in prova. La precisazione rilevante riguarda però il criterio di calcolo: non si guarda solo all’episodio in corso, ma a tutte le assenze per malattia maturate nei tre anni precedenti.
Questo significa che una successione di assenze per malattia, anche distanziate nel tempo, possono concorrere al raggiungimento del limite massimo. È un aspetto che incide concretamente sulla gestione delle assenze di lunga durata e richiede maggiore attenzione sia da parte del lavoratore sia delle strutture di riferimento.
Quando è possibile andare oltre i primi 18 mesi
È bene chiarire come nei casi clinicamente più complessi il CCNL preveda la possibilità di un ulteriore periodo di 18 mesi, ma a condizioni precise. Non si tratta di un prolungamento automatico: deve essere richiesto dal dipendente prima del superamento del primo limite e non è retribuito.
Prima di concedere questo periodo aggiuntivo, l’azienda è tenuta ad attivare una valutazione medica formale, finalizzata a verificare se sussistano condizioni di inidoneità permanente, totale o parziale, al lavoro. Il prolungamento non è quindi una semplice estensione temporale, ma un passaggio che apre a una valutazione più ampia della capacità lavorativa residua.
Come cambia la retribuzione durante la malattia
Uno dei punti che genera più confusione riguarda il trattamento economico. Nei primi nove mesi di assenza per malattia è garantita la retribuzione fondamentale piena, ma questo non coincide sempre con l’intero trattamento complessivo.
La distinzione emerge nei casi di malattia superiore a dieci giorni o di ricovero ospedaliero. In queste situazioni, a partire dall’undicesimo giorno viene riconosciuta l’intera retribuzione, comprensiva delle voci accessorie che possono essere escluse nelle assenze più brevi. Non cambia quindi la durata del periodo coperto, ma la composizione dello stipendio.
Superati i primi nove mesi, la retribuzione scende al 90% per i tre mesi successivi e al 50% per gli ulteriori sei mesi. Il periodo aggiuntivo di 18 mesi, se concesso, non prevede alcuna retribuzione. Restano possibili i premi legati alla performance, ma solo se il contributo del dipendente nei giorni effettivamente lavorati è valutato positivamente.
Accertamenti sanitari e scenari di inidoneità
Il contratto distingue in modo netto le diverse situazioni che possono emergere dagli accertamenti sanitari. Se il lavoratore è idoneo al lavoro ma non al proprio profilo professionale, l’amministrazione è tenuta a verificare la possibilità di una diversa collocazione, secondo le procedure previste dalla normativa.
In presenza di inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, il rapporto di lavoro viene risolto, con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. Se invece l’inidoneità è temporanea, trovano applicazione le norme sul mutamento temporaneo di profilo.
Un elemento non secondario è quello relativo alla facoltà dell’azienda di anticipare gli accertamenti sanitari anche prima dei 18 mesi, quando emergano disturbi gravi del comportamento o condizioni fisiche tali da far presumere l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa.
Ricoveri, convalescenza e casi equiparati
Il CCNL chiarisce che sono equiparati al ricovero ospedaliero anche il day hospital, la day surgery, il ricovero domiciliare certificato e le fasi di pre-ricovero, includendo esplicitamente la convalescenza. Un chiarimento che riduce il rischio di interpretazioni restrittive e rende più lineare la gestione amministrativa delle assenze.
Diritti e obblighi del lavoratore nel nuovo assetto contrattuale
Accanto alle tutele, il contratto ribadisce una serie di obblighi. Il dipendente deve comunicare tempestivamente l’assenza, segnalare eventuali cambi di domicilio durante la malattia e rispettare le fasce di reperibilità, anche nei giorni festivi. È inoltre tenuto ad avvisare preventivamente in caso di visite o accertamenti sanitari.
Se la malattia è causata da un terzo responsabile, l’eventuale risarcimento per mancato guadagno deve essere riversato all’azienda fino a concorrenza di quanto già corrisposto.
Nel complesso, la disciplina delineata dal CCNL Sanità 2022–2024 va letta come una norma di equilibrio, che tenta di coniugare tutela del lavoratore, responsabilità individuale e sostenibilità organizzativa. Non una regolazione di categoria, ma una cornice comune per tutti coloro che operano, da dipendenti, all’interno del Servizio sanitario nazionale.
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