
L'obbligo di effettuare una visita domiciliare non nasce dalla richiesta del paziente, ma dalle regole contenute nell'Accordo collettivo nazionale (ACN) della medicina generale. È il contratto che disciplina il rapporto convenzionale tra i medici di medicina generale e il Servizio sanitario nazionale a stabilire quando la visita deve essere eseguita, entro quali tempi e secondo quali criteri organizzativi.
Il principio della non trasferibilità
L'Accordo collettivo nazionale individua un criterio fondamentale: la visita domiciliare è dovuta quando le condizioni cliniche del paziente non ne consentono il trasferimento in ambulatorio. Il riferimento non è quindi la semplice richiesta dell'assistito né la sua preferenza personale, ma la presenza di una reale impossibilità a raggiungere lo studio medico per motivi di salute.
Il concetto di non trasferibilità costituisce uno dei cardini dell'assistenza domiciliare e rappresenta il criterio sul quale il medico fonda la propria valutazione professionale.
Tempi e modalità della richiesta
L'ACN disciplina anche l'organizzazione del servizio. Le richieste di visita domiciliare pervenute entro le ore 10 devono, di norma, essere soddisfatte nel corso della stessa giornata. Quelle ricevute successivamente possono essere effettuate entro le ore 12 del giorno seguente, salvo che il medico, sulla base della situazione clinica, ne valuti la necessità in tempi più rapidi.
Il contratto distingue quindi tra gli aspetti organizzativi del servizio e la valutazione clinica del singolo caso, che resta affidata al professionista.
Visite urgenti e continuità assistenziale
L'Accordo si inserisce all'interno di un sistema più ampio di assistenza territoriale. Quando il quadro clinico richiede un intervento immediato, il riferimento diventa il sistema dell'emergenza-urgenza. Negli orari in cui il medico di medicina generale non è in servizio, l'assistenza viene invece garantita dalla continuità assistenziale secondo le modalità previste dall'organizzazione regionale. Di ciò bisogna sempre informare l’utenza per evitare accessi ai Pronto Soccorso per prestazioni differibili e che allungano i tempi di attesa.
La visita domiciliare del medico di famiglia rappresenta quindi uno degli strumenti dell'assistenza territoriale, ma non l'unico previsto per rispondere ai bisogni del paziente.
Un quadro destinato a evolvere
Le regole oggi contenute nell'Accordo collettivo nazionale si collocano in una fase di profonda trasformazione della medicina territoriale. La discussione sul rinnovo dell'ACN e il progressivo sviluppo delle Case di comunità potrebbero incidere sull'organizzazione dell'assistenza domiciliare e sull'integrazione tra medici di medicina generale, équipe multiprofessionali e nuovi servizi territoriali, non esclusa la telemedicina.
È però difficile immaginare che venga meno il principio sul quale si fonda la disciplina attuale: garantire l'assistenza ai pazienti che, per le loro condizioni cliniche, non sono trasferibili in ambulatorio. Potranno cambiare i modelli organizzativi e gli strumenti attraverso cui questo obiettivo verrà perseguito, ma la presa in carico della non trasferibilità continuerà a rappresentare uno degli elementi qualificanti della medicina generale.




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