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Visita domiciliare, il paziente la chiede ma decide il medico

La richiesta dell'assistito non fa nascere automaticamente l'obbligo della visita. Il criterio è la non trasferibilità del paziente, valutata dal MMG.
Professione

La visita domiciliare rappresenta uno degli aspetti più caratteristici dell'attività del medico di medicina generale. Ma uno degli equivoci più frequenti è ritenere che la semplice richiesta del paziente o di un familiare faccia nascere automaticamente l'obbligo di recarsi al domicilio. Non è così. L'Accordo collettivo nazionale della medicina generale prevede infatti che l'assistenza venga prestata nello studio professionale o al domicilio dell'assistito "avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato". La visita domiciliare è quindi una prestazione prevista dalla convenzione, ma subordinata a una valutazione clinica del medico.

Il criterio è la non trasferibilità

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La domanda da cui parte il medico non è se il paziente preferisca essere visitato a casa, ma se le sue condizioni gli consentano di raggiungere l'ambulatorio senza rischi o difficoltà incompatibili con il suo stato di salute. Il concetto di non trasferibilità non coincide con una specifica diagnosi né con un elenco di patologie. Deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle condizioni cliniche e funzionali dell'assistito.

Rientrano tra le situazioni più evidenti le persone allettate o con gravi limitazioni della mobilità, ma la necessità di una visita domiciliare può riguardare anche condizioni temporanee o pazienti particolarmente fragili. Al contrario, la presenza di una malattia, anche accompagnata da sintomi importanti, non significa automaticamente che il paziente non possa essere visitato in studio.

La valutazione spetta al medico

Il paziente o i familiari descrivono i sintomi e spiegano perché ritengono impossibile raggiungere l'ambulatorio. La decisione finale, però, spetta al medico. Questa valutazione deve basarsi sulle informazioni raccolte al momento della richiesta, sulla conoscenza della storia clinica dell'assistito e sugli altri elementi disponibili. Non può essere arbitraria, ma neppure sostituita dalla sola percezione del paziente.

Uno degli aspetti più delicati è che questa prima valutazione avviene spesso a distanza, attraverso una telefonata o altri strumenti di comunicazione, senza che il medico abbia ancora visitato direttamente il paziente.

La richiesta non può essere ignorata

Se è vero che la richiesta del paziente non determina automaticamente l'obbligo della visita, è altrettanto vero che il medico non può limitarsi a respingerla senza una valutazione.

Il professionista è chiamato a raccogliere gli elementi necessari per comprendere il quadro clinico e scegliere la risposta assistenziale più appropriata. In alcuni casi la visita domiciliare sarà necessaria, in altri sarà possibile programmare una visita in ambulatorio. In presenza di sintomi compatibili con una situazione di emergenza, invece, la risposta corretta potrebbe essere l'attivazione del sistema 112/118.

Conta il percorso decisionale

Dal punto di vista professionale, uno degli aspetti più rilevanti è proprio il processo che porta alla decisione. La correttezza della scelta non dipende soltanto dall'esito finale, ma dalla qualità della valutazione effettuata sulla base delle informazioni disponibili in quel momento. È questo il punto nel quale si incontrano autonomia professionale e responsabilità del medico.

La visita domiciliare, quindi, non è una prestazione che il paziente può pretendere in ogni circostanza, né una decisione rimessa alla discrezionalità assoluta del professionista. È il risultato di una valutazione clinica che deve essere motivata e coerente con le condizioni dell'assistito.

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