
Le esigenze organizzative legate al governo delle liste d'attesa non possono comprimere l'autonomia prescrittiva del medico. È il principio affermato dal TAR Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini dei medici del Lazio e dalla FNOMCeO, annullando la delibera regionale nella parte in cui imponeva ai medici di medicina generale di formalizzare prescrizioni provenienti da strutture private accreditate prive dell'accesso al sistema di prescrizione dematerializzata.
La disposizione contestata
La delibera regionale prevedeva che il medico della struttura privata accreditata, impossibilitato a prescrivere tramite il sistema DEMA, demandasse al medico di medicina generale la formalizzazione della prescrizione. Il MMG era tenuto a compilare la ricetta dematerializzata riportando la classe di priorità e il flag di "prescrizione suggerita".
Secondo gli Ordini provinciali dei medici e la FNOMCeO, questo meccanismo poneva il medico di famiglia nella condizione di recepire una decisione clinica assunta da un altro professionista, in contrasto con il Codice di deontologia medica e con il principio di autonomia prescrittiva.
L'autonomia prescrittiva prevale sulle esigenze organizzative
Il TAR riconosce che la finalità perseguita dalla Regione - il governo delle liste d'attesa - è legittima e che la delibera aveva natura organizzativa. Tuttavia, osserva che tale obiettivo non può tradursi in un meccanismo che svuoti la funzione prescrittiva del medico. Nella sentenza i giudici ricordano che la prescrizione rappresenta un atto professionale che deve rimanere espressione dell'autonomia e della responsabilità del medico. L'amministrazione può introdurre strumenti organizzativi, ma non può limitare la libertà del professionista nelle scelte diagnostiche e terapeutiche.
Esaminando il testo della delibera, il TAR rileva che il medico di medicina generale risultava "tenuto" a formalizzare una prescrizione già definita da altri, con un automatismo incompatibile con i principi che regolano l'attività professionale. Per questo motivo conclude che la disposizione regionale annulla sostanzialmente la possibilità di una valutazione clinica autonoma.
Le ricadute della decisione
La sentenza evidenzia anche un ulteriore profilo critico. Se il medico di famiglia dovesse limitarsi a recepire automaticamente la prescrizione, continuerebbe comunque a rispondere professionalmente dell’atto. Se invece esercitasse la propria autonomia modificando o non condividendo la valutazione dello specialista, il sistema rischierebbe di rallentare ulteriormente il percorso assistenziale, vanificando proprio l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa.
Per queste ragioni il TAR Lazio ha accolto il ricorso e annullato la delibera nella parte impugnata, riaffermando che gli strumenti organizzativi adottati dalle amministrazioni sanitarie devono rimanere compatibili con l'autonomia professionale e con la responsabilità prescrittiva del medico.




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