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Terremoto in Abruzzo: cambia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari

Previdenza Giovanni Vezza | 23/07/2009 11:52

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 n. 3780, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno scorso ha risolto alcuni dei problemi interpretativi suscitati dal Decreto 9 aprile 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Cosa era accaduto in buona sostanza? Il Ministero dell’Economia aveva originariamente incluso fra i beneficiari delle sospensioni fiscali tutti e soltanto i comuni della provincia dell’Aquila, comprendendo cioè anche municipalità che non erano presenti nella lista della protezione civile (49 comuni in cui il sisma aveva raggiunto almeno il sesto grado della scala Mercalli) ed escludendone altri che ne facevano parte, semplicemente perché appartenenti alle province di Teramo e Pescara.
La diversità di riferimento tra aree terremotate aveva dato luogo a situazioni paradossali: i vantaggi previsti dal Governo potevano raggiungere molti comuni non danneggiati gravemente dal sisma, mentre allo stesso tempo erano negati a quei municipi, non ricadenti nella provincia dell’Aquila, a tutti gli altri effetti riconosciuti come terremotati.


L’ordinanza 3780 ha il pregio di distinguere, questa volta con estrema chiarezza, le due tipologie di Comuni interessati:

1. Da una parte viene ribadita la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali per le persone fisiche (anche sostituti d’imposta) con domicilio fiscale nei Comuni compresi nell’elenco dei 49 – delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara – in cui il terremoto ha avuto la maggiore magnitudo. La sospensione (che dev’essere comunque richiesta dall’interessato con un’apposita istanza al sostituto d’imposta) ha avuto inizio il 6 aprile scorso e cesserà il prossimo 30 novembre.

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Il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (art. 25, comma 2) ha stabilito che, per questi soggetti, la ripresa della riscossione dei tributi non versati avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

E’ molto probabile che sarà lo stesso sostituto d’imposta (l’Enpam nel caso dei suoi pensionati), che sarà incaricato di effettuare le ritenute alla fonte delle tasse da recuperare, che si aggiungeranno a quelle proprie della singola mensilità.

Nuovi termini anche per gli adempimenti dei contribuenti terremotati: la presentazione del Modello 730 al professionista abilitato o a un Caf scivola dal 31 maggio al 26 ottobre 2009.

2. Dall’altra parte, per gli altri Comuni in provincia dell’Aquila, la sospensione cesserà il 30 giugno. I versamenti diretti non eseguiti sino a quel momento (ad es. il pagamento del saldo Irpef) andranno recuperati entro il 16 luglio successivo, mentre gli adempimenti (ad es. la presentazione del Modello 730) saranno prorogati al 30 settembre prossimo.

L’ordinanza fissa anche le modalità del recupero delle ritenute non versate, che dovranno essere pagate in cinque rate mensili di pari importo a partire, appunto, dal 16 luglio 2009, con la prassi prevista per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il rispetto dei termini garantisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi; l’Enpam ha già effettuato la trattenuta della prima rata mensile in occasione del pagamento della pensione di luglio.

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