
Si avvicina sempre più il momento della denuncia dei redditi 2025. Il primo elemento del puzzle è la Certificazione Unica dei redditi percepiti, che datori di lavoro ed enti previdenziali hanno reso disponibile dal 16 marzo scorso.
Poi bisogna mettere insieme tutta la documentazione utile per ottenere deduzioni e detrazioni d’imposta. E qui, anche per i medici e gli odontoiatri, comincia il panico: dove ho messo la ricevuta del pagamento del contributo minimo obbligatorio all’Enpam? E dove è finita la contabile della rata del riscatto di laurea che ho pagato a giugno e a dicembre dello scorso anno?
Niente paura: proprio per venire incontro alle esigenze dei propri associati, l’Enpam, da diversi anni ormai, elabora per ciascun iscritto un documento dove sono riportati tutti i pagamenti effettuati in favore della Fondazione nell’anno precedente. È la Certificazione degli oneri deducibili.
Nella certificazione degli Oneri Deducibili 2026, sono appunto riportati i contributi versati all’Enpam nel 2025. Il documento consente di attestare ai fini fiscali le somme corrisposte all’Ente che possono essere dedotte nella dichiarazione dei redditi di quest’anno.
La certificazione degli Oneri Deducibili è stata pubblicata il 16 marzo, insieme con la Certificazione Unica, all’interno dell’Area Riservata Enpam (dal menu “Servizi per gli iscritti” occorre selezionare la voce “Certificazioni fiscali” e cliccare su “Certificazione Oneri Deducibili”).
Qualora non si sia registrati al sito, è comunque possibile richiedere la certificazione inviando un’email all’indirizzo cert.fisc.prev@enpam.it, oppure inoltrando una richiesta via fax al numero 06 4829 4501; in alternativa, si può ottenere una stampa del documento presso la sede del proprio Ordine, avendo cura di verificare preventivamente la disponibilità del servizio, contattando gli uffici competenti.
Il contributo del 4% versato in qualità di specialista esterno costituisce anch’esso un onere deducibile, in quanto può essere sottratto dal reddito complessivo su cui vengono calcolate le imposte, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del DPR 917 del 22 dicembre 1986 (e questo vale anche per chi aderisce al regime forfettario, trattandosi di un contributo previdenziale obbligatorio); tuttavia, la certificazione di tale contributo non viene rilasciata dall’Enpam, ma deve essere richiesta alle strutture accreditate presso cui si esercita l’attività professionale. Sono infatti queste ultime a versare il contributo all’Enpam per conto del professionista, trattenendolo direttamente dai compensi.
All’interno dell’Area Riservata degli iscritti sono reperibili anche le certificazioni uniche e le certificazioni degli oneri deducibili degli anni precedenti, che possono essere utili a fini di confronto oppure anche in caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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