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Certificati online, il segretario dello Smi di Benevento denuncia alla Procura i medici ospedalieri che non compilano il documento. Altri chiarimenti sulla nuova direttiva destinata ai privati

Sanità pubblica

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Tale decreto, integrato dalle successive istruzioni Inps, ha chiarito le modalità tecniche di accesso e di utilizzazione del sistema di trasmissione telematica, prevedendo che i medici convenzionati con il SSN o dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, salvo casi di forza maggiore, non possano più rilasciare certificati di malattia cartacei, essendo invece tenuti ad attestare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti unicamente in forma telematica. Il certificato rilasciato in tal modo, diviene immediatamente disponibile per l’Inps, al quale, pertanto, il lavoratore non è più tenuto ad inviare alcuna copia cartacea dello stesso. Inoltre, anche il datore di lavoro – facendone richiesta – può ricevere on line gli attestati di malattia dei dipendenti, sia accedendo direttamente (o per mezzo del proprio consulente del lavoro) all’apposita sezione del sito istituzionale dell’Inps, sia mediante ricezione attraverso la casella di posta elettronica certificata. Ai sensi del decreto in questione, tuttavia, tale modalità non è affatto obbligatoria per i datori di lavoro; ed infatti l’art. 4 precisa che “il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”. In tale contesto, tuttavia, è successivamente intervenuto anche l’art. 25 l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), il quale – estendendo al settore privato le disposizioni “per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia” stabilite per il pubblico impiego dall’art. 55-septies d.lgs. 165/2001 - ha, di fatto, creato una sorta di “pasticcio” giuridico, atteso che l’art. 55-septies cit., inserito nel T.U. sul pubblico impiego nelle (lunghe) more dell’approvazione del collegato lavoro, a sua volta prevede l’estensione ai dipendenti pubblici delle “modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente”. Per quanto sopra, la maggioranza degli interpreti pronunciatisi sul punto, ha ritenuto che tale ultima disposizione non abbia modificato il previgente sistema di trasmissione dei certificati, e che, in particolare, resterebbe fermo l’obbligo dei lavoratori privati di presentare al datore di lavoro la copia cartacea dell’attestato di malattia, salvo il caso di adesione al sistema telematico (cfr. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 2/2011). Tale impostazione, tuttavia – ancorché assolutamente preferibile alla luce dell’anomala tecnica legislativa utilizzata - non è stata condivisa dalla circolare in esame, la quale – ritenendo obbligatoria la suddetta adesione – ha stabilito un termine massimo di tre mesi (decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta della circolare medesima), entro il quale i datori di lavoro privati dovranno ottenere le credenziali di accesso, al fine di ricevere i certificati medici con modalità on line. Di conseguenza, secondo tale (criticabile) interpretazione ministeriale, al termine del suddetto periodo transitorio – e cioè a decorrere dal prossimo 13 settembre (e non 18 giugno, come erroneamente indicato dalla totalità dei commentatori, i quali hanno preso come riferimento la data di emanazione della circolare e non quella di pubblicazione) - i datori di lavoro non potranno più pretendere dai lavoratori l’invio della copia cartacea dell’attestazione, ma unicamente potranno ottenere dagli stessi la comunicazione del “numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico”. Nondimeno, la circolare precisa che “nel caso in cui il medico non proceda all'invio on line del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea”, il lavoratore è tenuto a presentare “l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali”. Tale specificazione riguarda sia i casi di impossibilità del medico di trasmettere on line il certificato, sia l’ipotesi in cui il medico non sia convenzionato né dipendente del SSN e, pertanto, non abbia richiesto l’accreditamento al sistema telematico.  A tal riguardo, infatti, si segnala che l’Inps, con circolare n. 21 del 31 gennaio 2011 - contraddicendo le prime interpretazioni ministeriali (cfr. Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, circolare del 20 ottobre 2010) - ha ritenuto che il collegato lavoro non abbia in alcun modo inciso sulla possibilità dei lavoratori privati “di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa” e, pertanto - sebbene l’art. 25 l. 183/2010 estenda espressamente al settore privato le modalità di rilascio dei certificati medici previste per il pubblico impiego - deve ritenersi che tali medici potranno continuare a certificare le malattie dei dipendenti (su ricettario privato) senza incontrare le limitazioni di frequenza (due episodi morbosi nello stesso anno) e di durata (10 giorni) vigenti per i dipendenti della p.a. Inoltre, il suddetto istituto previdenziale (con messaggio n. 9197 del 2 aprile 2011) ha altresì precisato che nell’attuale sistema di trasmissione telematica dei certificati medici, “permangono alcune obiettive situazioni di tipo tecnico e/o procedurale come, ad esempio, eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso o da medici privati ancora non abilitati all'invio telematico, nei quali casi la trasmissione on line della certificazione di malattia non risulta possibile”; in tali ipotesi, l’Inps ha ritenuto che le proprie sedi territoriali debbano continuare ad accettare “la certificazione di malattia pervenuta in formato cartaceo”. Evidentemente, pertanto, nei suddetti casi le strutture – anche successivamente al periodo transitorio previsto dalla circolare n. 4/2011 – dovranno  continuare a ricevere certificati medici cartacei, secondo le modalità sinora utilizzate. Clicchi qui per essere informato.

Sanità pubblica
Commenti
ES
Ercole De Santis
Colleghi, fate come facio io: il lavoratore deve mandare la certificazione del PS all'inps ed al datore, e viene accettata. Per ciò che riguarda gli specialisti, affiggete un cartello o stampate un volantino da dare ai pazienti in cui si dice che devono obbligare il medico che li visita, e che gli da una prognosi, a certificare in cartaceo, se non ha le credenziali, in duplice copia. In caso contrario il lavoratore perderà i giorni e noi non ne saremo responsabili. Invitiamo i pazienti ad esigere il possibile da tutti e non l'impossibile solo da noi! Ma che vogliono una fettina di culo, da noi?
Rispondi
27/06/2011 23:43
SP
Stefano Principe
e' una cosa ben fatta!se la certificazione telematica è legge e giusto che la rispettino tutti!
Rispondi
23/06/2011 20:57
AR
Antonio Romeo Riboldi
EGR DR DE MARCHI IL FATTO E CHE IN ITALIA FATTA LA LEGGE ESISTONO I DISTINGUO PER LA CATEGORIA MEDICA I N-PARTICOLARE -I COLLEGHI SPEC OSPEDALIERI SI COMPOTOTANO COME QUANDO E ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE PER PRESCRIXIONE DIRETTA DI ESAMI -DOPO UN BEL PO LA MAGGIOR PARTE SI SONO ADEGUATI . SONO I NS RAPPRESENTATNTI--LE DIREZIONI SANITARIE CHE NON AVENDO LE P........FAVORISCONO IL GIOCO AL MASSACRO TRA I VARI OPERATORI LEX SED DURA LEX
Rispondi
23/06/2011 19:34
RF
Riccardo Mario Ferrario
Le poche volte che i verbali dei PS riportano la prognosi costringono il cittadino a consegnare copia all'Inps e al datore di lavoro. Il secondo caso è una violazione delal legge sulla privacy ( reato penale) e forse anche un 'omissione di atti di ufficio in incaricato di pubblico servizio.
Rispondi
23/06/2011 14:13
FF
Francesco Ferrante
iL COLLEGA DI BENEVENTO HA DIMOSTRATO DI AVERE PALLE AL CONTRARIO DI SINDACATI E SINDACALISTI MAGGIORI.
23/06/2011 13:20

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