
E’ la precisazione contenuta nella circolare numero 8404 diramata dalla Fofi. Il documento ricorda che al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte, nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge”. A ciò bisogna poi aggiungere che esiste “una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che anche l’articolo 24 del Codice Deontologico del farmacista vieta tali comportamenti”. In sostanza, la consegna a domicilio dei medicinali “deve rispettare quanto sancito dall’articolo 28 del Codice deontologico”.
Fonte: Fofi




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