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Biotestamento, il 6 va in Aula: le regole per i medici

Professione Redazione DottNet | 28/02/2017 18:46

La legge in 5 articoli, le volontà sono sempre revocabili

Per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale, ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. In 5 articoli, il ddl sulle 'Disposizioni anticipate di trattamento' (Dat), o Biotestamento, nella versione approvata dalla commissione Affari sociali della Camera, regolamenta le decisioni sul fine-vita. Il ddl dovrebbe approdare in Aula il 6 marzo, dopo tre rinvii, recepiti i pareri delle Commissioni competenti, ovvero Affari Costituzionali e Giustizia-Bilancio.


    Nei primi due articoli si definiscono il consenso informato e la posizione dei minori e incapaci, per i quali si prevede un rappresentante legale o un amministratore di sostegno.

Ma è l'articolo 3 a rappresentare il 'cuore' della legge ed è stato anche quello maggiormente dibattuto: prevede che "ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali". La persona "indica altresi' una persona di sua fiducia (fiduciario)".

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    E sempre questo articolo stabilisce la 'vincolatività' delle Dat per il medico: "Il medico - si legge - è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono però essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita". Il medico è dunque tenuto a rispettare la volontà del paziente e "in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale".


    Sempre questo articolo stabilisce poi le modalità di espressione della propria volontà: "Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi (...). Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento".


    In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, "la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni".
    L'articolo 4 è invece focalizzato sulla "Pianificazione condivisa delle cure": "Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta - si legge - può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità". 

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