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Responsabilità medica, il paziente può rivalersi sull'assicurazione

E' uno dei capitoli più interessanti della normativa sulla responsabilità professionale appena pubblicata in Gazzetta
Professione

Resta sicuramente tra le norme più importanti: tra le possibilità che offre la riforma della responsabilità medica (clicca qui per scaricare la legge completa con l'interpretazione) una delle più rilevanti prevede che il malato, danneggiato da un errore medico, possa fare causa contro l’assicurazione. Un po' come avviene per gli incidenti stradali, con il duplice scopo di tagliare i tempi dei processi e favorire la tutela dei pazienti.

Vediamo che cosa deve fare il danneggiato.

Il primo passaggio sarà il tentativo di conciliazione davanti a uno degli organismi di mediazione presenti nella città ove ha sede il tribunale competente per la lite. Dopodiché, fallita la strada dell’accordo, dovrà decidere di citare in giudizio il medico responsabile con la struttura sanitaria (l’ospedale o la clinica) oppure rivalersi direttamente contro la relativa assicurazione. Assicurazione che, lo ricordiamo, con le nuove regole è divenuta obbligatoria per tutte le strutture pubbliche o private. Ma procediamo con ordine.

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Assicurazione obbligatoria per responsabilità medica

La nuova legge sulla riforma della responsabilità medica prevede l’assicurazione obbligatoria per le aziende sanitarie (quello che  per i medici, sebbene ancora non operativo perché in attesa dei decreti attuativi, era già stato previsto dalla legge del 2011). In alternativa alla stipula di una polizza rc (sulla responsabilità civile), l’ospedale o la clinica potranno "autoassicurarsi" ossia predisporre una speciale riserva in bilancio destinata ad alimentare un fondo per i risarcimenti.

Se l’assicurazione è in liquidazione oppure la struttura sanitaria è priva dell’assicurazione, il danneggiato viene risarcito da uno speciale «Fondo di Garanzia per i danni derivati da responsabilità sanitaria».

Azione diretta contro l’assicurazione

In caso di errore medico o della struttura, il malato danneggiato ha, con la nuova legge, la possibilità di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e di ottenere la sua condanna al risarcimento, senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. Proprio come avviene in tema di responsabilità civile automobilistica.

Ciò vale sia che il responsabile sia un’azienda sanitaria pubblica che privata, o un medico che agisca in regime libero professionale (intramoenia).

Al fine di ridurre il contenzioso in tribunale e risolvere le liti sul nascere, già nella fase del tentativo di conciliazione, innanzi cioè all’organismo di mediazione, l’assicurazione ha l’obbligo (sanzionabile se disatteso) di formulare al paziente-attore un’offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non ritiene sussista un obbligo risarcitorio.

In ogni caso, il paziente danneggiato che intende agire direttamente contro l’assicurazione ha l’obbligo di chiamare in causa anche l’assicurato, ossia la struttura (pubblica o privata) o il medico libero professionista (in termini tecnici si parla di «litisconsorzio necessario»). In questo modo, qualora si dovesse pervenire a una sentenza di responsabilità medica, il giudice dispone la condanna solidale al risarcimento dei danni di tutti i soggetti intervenuti nella causa.

L’azione di rivalsa

Dopo il pagamento al paziente, la struttura sanitaria potrà rivalersi contro il medico, dipendenti e qualsiasi membro dell’equipe responsabile ma a condizione che venga rilevato il dolo o la colpa grave di questi ultimi (in passato l’azione di rivalsa poteva essere esercitata sempre).

Nell’ambito della rivalsa il medico non potrà essere condannato oltre il triplo del proprio reddito lordo annuale.

La legge completa

Fonte: laleggepertutti

Professione
Commenti
MG
Mario Gilio
Pare un pasticcio. Concordo con il sig Tonini. La questione dei 10 anni è un problema anche per i pensionati: le assicurazioni postume coprono solo 2 anni... e gli altri 8?
Rispondi
22/03/2017 09:23
CT
Cesare Tonini
Il problema, come ho già scritto, di questa legge è lo spostamento del contenzioso effettivo da medico-paziente a medico-struttura: possibilità che a termini di legge ha 10 anni per essere sfruttata e anche all'insaputa del medico. Già previsto il pagamento max di 1/5 dello stipendio! In sostanza la non perseguibilità dopo 5 anni del medico viene assorbita dal rapporto contrattuale con la struttura, che paga, fa ciò che vuole e poi può chiedere al medico (anche a 10 anni). Mahhhh.....
Rispondi
22/03/2017 07:25

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