
Secondo la Cassazione l’avvalersi in modo non occasionale della collaborazione di terzi non è un fattore determinante ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione
Per ricorrere nel presupposto dell’autonoma organizzazione è necessario che il ricorrente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e, di conseguenza, si avvalga del lavoro altrui in misura eccedente rispetto l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Viene nuovamente ricordato dall’ordinanzaemessa dai Giudici di Cassazione n. 7199 del 21 marzo 2017.
L’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi non costituisce un fattore determinante ai fini del riconoscimento della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Nel caso in questione, gli elementi evidenziati, ovvero il dipendente part-time, il locale in affitto e l’autovettura non sono stati tali da integrare il presupposto di una attività organizzata tale da essere assoggettata al versamento dell’IRAP. Anche lo stesso compenso corrisposto al dipendente è stato ritenuto proporzionato allo svolgimento del compito affidatogli, non inducendo a sospettare la sussistenza di una prestazione più impegnativa, e di conseguenza più produttiva, di quella dell’accoglienza degli assistiti. Altro elemento decisivo è stato il rapporto fra i compensi percepiti dal sanitario e le spese da lui sostenute per l'attività svolta, rilevato tra il 12 e il 19%.
fonte: fiscopiù
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