Professione
Professione
Canali Minisiti ECM

Contratti a termine: risarcimento col Codacons anzianità di servizio

Professione Redazione DottNet | 10/06/2018 16:34

I camici bianchi che hanno prestato servizio presso le ASL attraverso contratti a termine, anche se non continuativi, hanno diritto all’anzianità di carriera e alle relative retribuzioni previste dalla legge di settore

I camici bianchi che hanno prestato servizio presso le ASL attraverso contratti a termine, anche se non continuativi, hanno diritto all’anzianità di carriera e alle relative retribuzioni previste dalla legge di settore

Il Codacons lancia una azione risarcitoria collettiva a tutela di medici e veterinari. La Corte di Cassazione – spiega in una nota l'Associazione – con una importantissima sentenza ha di recente stabilito che i dirigenti medici e veterinari che hanno prestato servizio presso le Asl attraverso contratti a termine, anche se non continuativi, hanno diritto all’anzianità di carriera e alle relative retribuzioni previste dalla legge di settore. Una decisione – viene detto – che apre la possibilità per tutti i dirigenti medici e veterinari di ruolo, che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, di incrementare la propria anzianità di servizio complessiva utile ai fini della maturazione della indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, sommandovi i periodi di servizio svolti sulla base di contratti a tempo determinato, ancorché non continuativi.

I FATTI

pubblicità

Gli avvocati del Codacons, si legge sul sito dell'Associazione, hanno ottenuto, per la prima volta, una pronuncia della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’utilità del servizio prestato dai dirigenti medici e veterinari presso le ASL in virtù di contratti a termine (servizi pre ruolo), anche se non continuativi, ai fini:

– della anticipata decorrenza della retribuzione di posizione, con conseguente diritto alle relative differenze retributive;

– del risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione concretamente percepita e quella superiore a titolo di indennità di esclusività e di retribuzione di posizione, alla quale il dirigente avrebbe avuto diritto anticipatamente ove fossero stati conteggiati anche i servizi resi sulla base dei contratti a termine ed attribuito al dirigente interessato un incarico di alta specializzazione o di struttura semplice.

Il CCNL della Dirigenza medica e veterinaria riconosce infatti tale diritto e riconosce altresì l’indennità di posizione al raggiungimento di una anzianità di servizio minima.

Da sempre, le aziende sanitarie rifiutano, precisa il sito del Codacons, tuttavia, di riconoscere nella anzianità di carriera utile ai fini della maturazione del diritto a percepire gli emolumenti retributivi su esposti, i periodi di servizio maturati presso le ASL con contratti a termine, qualora si siano verificati interruzioni tra un contratto e l’altro, anche di pochi giorni.

L’INIZIATIVA CODACONS

"La sentenza della Corte di Cassazione - spiega il sito - apre la possibilità per tutti i dirigenti medici e veterinari di ruolo, che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intra moenia, di incrementare la propria anzianità di servizio complessiva utile ai fini della maturazione della indennità di esclusività e della retribuzione di posizione sommandovi i periodi di servizio svolti sulla base di contratti a tempo determinato, ancorché non continuativi".

Ed infatti, a seguito dell’incremento dell’anzianità di servizio, le voci retributive di cui sopra avranno decorrenza anticipata e ciascun dirigente medico o veterinario avrà diritto ad una somma complessiva tra i 35 mila e i 70 mila Euro.

Quanto al risarcimento dei danni retributivi, quelli derivanti dal fatto che, in ragione della nuova e più favorevole anzianità di servizio, il dirigente avrebbe avuto diritto ad essere valutato anticipatamente ai fini della attribuzione degli incarichi dirigenziali cui risulta subordinato lo scatto dell’emolumento retributivo ad una fascia superiore, tale diritto si prescrive in dieci anni.

I 10 anni vanno calcolati all'indietro si devono calcolare all'indietro dalla data di avvio del ricorso.

LE SOMME A CUI SI HA DIRITTO

1) INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’

Secondo il CCNL, spiega il sito, i dirigenti medici e veterinari hanno diritto all’indennità di esclusività nella misura di Euro 2.325,41 annui lordi, aumentati ad Euro 9.385,84 per il dirigente con una esperienza professionale tra i 5 e i 15 anni e a cui sia stato attribuito un incarico di alta specializzazione o di direzione di struttura semplice, ulteriormente aumentati ad Euro 12.791,61 per il dirigente che vanti una esperienza professionale superiore a 15 anni.

Pertanto, i dirigenti medici e veterinari potranno richiedere in giudizio l’attribuzione anticipata degli aumenti della indennità di esclusività, con i relativi arretrati a titolo di risarcimento del danno, grazie alla più favorevole rideterminazione dell’anzianità di servizio in ragione dei contratti a termine vantati.

Gli importi risarcitori di cui sopra, pari alla differenza tra il trattamento retributivo spettante da contratto in forza dell’anzianità di servizio rideterminata e quello percepito, sono pari:

– ad Euro 7.060,43 annui lordi, per il dirigente con esperienza professionale nel SSN rideterminata tra 5 e 15 anni,

– ad Euro 9.533,80 annui lordi, per il dirigente con esperienza professionale nel SSN rideterminata in misura superiore a 15 anni

– ad Euro 3.405,77 annui lordi,per il dirigente già titolare dell’incarico di natura professionale di alta specializzazione, o di direzione di struttura semplice che risulti vantare, a seguito della sua rideterminazione, una esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni.

In pratica ogni medico ha diritto ad una somma che varia, in base al numero dei contratti a termine, da circa:

– Euro 7.000,00 A Euro 70.000,00, con anzianità complessiva fino a 15 anni;

– Euro 9500 9.500 a euro 95.000,00, con anzianità superiore a 15 anni;

– Euro 3.500 a euro 35.000, se è già titolare di un incarico con anzianità superiore a 15 anni.

2) INDENNITÀ DI POSIZIONE

Secondo il CCNL i dirigenti medici e veterinari hanno diritto alla retribuzione di posizione in misura pari a 3.330,73 Euro lordi annui per i dirigenti equiparati che non hanno ancora ottenuto un incarico, a Euro 4.458,99 lordi annui per i dirigenti con incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, e a Euro 9.110,30 per i dirigenti con incarico di struttura semplice.

Pertanto, con riferimento alla retribuzione di posizione, con l'azione legale ciascun medico, in base a quanti anni è stato assunto in ruolo, avrà diritto a ricevere circa:

– 5.000,00 Euro per ogni anno se privo d'incarico dirigenziale;

– 9.000,00 Euro all'anno se titolare d'incarico in una struttura semplice.

La prescrizione, per questa indennità, è quinquennale mentre per il risarcimento del danno è decennale.

QUANTIFICAZIONE DEI BENEFICI

A seguito della proposizione del ricorso e del suo accoglimento, il medico vedrà riconoscersi i seguenti importi:

– Indennità di esclusività

· Euro 7.060,43 annui lordi, a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 5 anni di

· Euro 9.533,80 annui lordi a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 15 anni di servizio,

· Euro 3.405,77 annui lordi a titolo di risarcimento del danno, per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 15 anni di servizio, che il medico, già titolare di un incarico dirigenziale, risulti vantare grazie alla ricostruzione della anzianità complessiva rideterminata sulla base dei contratti a termine vantati.

– Retribuzione di posizione

· Euro 3.330,73 annui lordi per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 5 anni di servizio per i dirigenti privi di incarico (equiparati); ulteriori Euro 1.128,26 annui lordi, a titolo di risarcimento del danno retributivo, sempre per ogni annualità aggiuntiva eccedente i 5 anni di servizio, ovvero di Euro 5.579,57 annui lordi, laddove invece il dirigente lamenti la mancata attribuzione dell’incarico di struttura semplice.

Il Codacons sostiene che "l’azione è sicuramente vittoriosa, ma è necessario interrompere immediatamente la prescrizione con l’invio, tramite raccomandata a/r, alla propria ASL di appartenenza, dell’istanza d'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione (clicca qui per accedere alla lettera)"

Commenti

I Correlati

“La Federazione è impegnata in questo senso a dare indicazioni ben precise ai propri iscritti, ai medici, per un uso assolutamente appropriato di questa sostanza che è un presidio fondamentale per la cura del dolore”

Una guida pratica per valutare le migliori opzioni sul mercato e proteggere la propria attività e reputazione

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C-218/22 del 18 gennaio 2024) apre una breccia nel muro dell’impossibilità di monetizzazione delle ferie

Tommasa Maio (Fimmg): 18.000 operatori aggrediti dimostrano che la strada è ancora lunga. Aldo Grasselli (Fvm): E’ ora di una radicale trasformazione del Servizio sanitario nazionale altrimenti la salute non curata costerà cara

Ti potrebbero interessare

La Scuola di Specializzazione ha come obiettivo principale la formazione di professionisti psicoterapeuti e specialisti nel campo della Psicologia della Salute

Una guida pratica per valutare le migliori opzioni sul mercato e proteggere la propria attività e reputazione

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C-218/22 del 18 gennaio 2024) apre una breccia nel muro dell’impossibilità di monetizzazione delle ferie

Tommasa Maio (Fimmg): 18.000 operatori aggrediti dimostrano che la strada è ancora lunga. Aldo Grasselli (Fvm): E’ ora di una radicale trasformazione del Servizio sanitario nazionale altrimenti la salute non curata costerà cara