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Cassazione, il sanitario che cura con l'omeopatia va sospeso

Medlex Redazione DottNet | 18/06/2018 21:03

Il piccolo paziente aveva una grave otite: era stato curato con medicinali omeopatici fino alla sua morte per ascesso cerebrale

Per la Cassazione la misura cautelare della sospensione dalla professione è un provvedimento adeguato per il medico che si ostina a curare un piccolo paziente affetto da otite con medicinali omeopatici fino alla sua morte per ascesso cerebrale. Nella sentenza numero 27420/2018, i giudici di legittimità hanno infatti confermato la decisione di applicare tale misura, presa dal GIP di Ancona e poi confermata dal Tribunale della libertà per evitare il pericolo di reiterazione del reato da parte di un sanitario accusato di omicidio colposo per aver posto in essere la predetta condotta.

Violazione dei protocolli medici

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Il medico, in particolare, aveva fatto ricorso a diagnosi telefoniche senza visitare il bambino, non aveva prescritto la terapia antibiotica neanche dopo averlo visitato e si era ostinato a somministrargli medicinali omeopatici secondo uno schema che, per i giudici del Tribunale, aveva  rivelato la  sua  convinzione che la terapia omeopatica fosse superiore rispetto a quella tradizionale con antibiotici.  In tal modo erano state violate le indicazioni dei protocolli medici, in forza dei quali dopo cinque giorni da quando sia constatata l'inefficacia della terapia omeopatica bisogna passare a quella tradizionale.

Nel caso di specie, oltretutto, il medico aveva tentato di  occultare degli elementi  in grado di fare chiarezza sulla vicenda, dimostrando di non aver sottoposto il proprio operato ad alcun vaglio critico idoneo a far ritenere che la condotta tenuta non sarebbe stata reiterata in futuro. La Corte di cassazione ha quindi confermato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione, precisando che "anche in  materia di colpa professionale  è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio".

Fonte: studiocataldi

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