

Quale deve essere il corretto comportamento ai fini dell’applicazione della disciplina sull’emissione delle fatture elettroniche, nel caso di uno studio associato di medici dentisti? Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate che ha fornito un chiarimento ad uno studio associato odontoiatrico.
L’Agenzia, riprendendo quanto già evidenziato in precedenti occasioni, ha specificato che l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria».
Per il 2019, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI. Inoltre, le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. Infine, le Entrate hanno specificato che le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei confronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordinarie ed andranno, quindi, documentate con fattura elettronica via SdI.




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