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Pensioni d'oro: nessun taglio con il cumulo dei contributi

Previdenza Redazione DottNet | 10/05/2019 20:21

Come determinare la riduzione degli importi. Le eccezioni

L’Inps, con la circolare 62/2019, estende le esclusioni previste dalla legge di Bilancio ai trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo (clicca qui per scaricare la circolare completa).

La legge 145/2018 ha infatti previsto un contributo di solidarietà per tutte le pensioni che superino l’importo lordo annuo di 100mila euro, spiega il Sole24ore. Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% e arriva al 40% per la quota eccedente i 500mila euro.

"La deroga interessa le pensioni erogate in funzione dell’invalidità del soggetto, nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche", si legge sul quotidiano economico. Fra gli esclusi non sono comprese le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l’80% di invalidità. Per far scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo in quanto la legge di Bilancio 2019 salva anche le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

La norma esclude le pensioni erogate in funzione dell’invalidità del soggetto (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e di privilegio), nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Fra i trattamenti esclusi dal taglio non vengono tuttavia richiamate dalla circolare Inps le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l’80% di invalidità, in base al Dlgs 503/1992, articolo 1, comma 8 (all’età di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini), non citate dalla norma. La circolare ricorda poi - riporta IlSole24ore - che per fare scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo, in quanto l’articolo 1, comma 263, della legge 145/2018 fa salve dal taglio anche le pensioni «interamente liquidate con il sistema contributivo»." Per questo motivo, la Circolare Inps esclude dal taglio i trattamenti in totalizzazione (anche se in realtà non sempre queste sono liquidate con il sistema contributivo), le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata così come quelle ottenute con il "vecchio cumulo" del Dlgs 184/1997 per pensioni contributive".

Tuttavia la grossa novità riguarda il cumulo contributivo della legge 228/2012 che, dal 2017, consente di cumulare contributi accantonati anche presso le casse dei liberi professionisti. "Nella circolare il taglio delle pensioni d’oro appare completamente neutralizzato per qualsiasi trattamento liquidato in cumulo, anche qualora la pensione in esame fosse interamente liquidata con il sistema retributivo e non contenesse alcun contributo afferente a una cassa professionale, come se la pensione in cumulo in base alla legge 228/2012 rappresentasse una sorta di genere a sé stante e pertanto immune dalle peculiarità delle gestioni Inps, ivi incluso il contributo di solidarietà", scrive il giornale di Confindustria.

Tale interpretazione appare rivoluzionaria anche rispetto alla prassi già consolidata di Inps di applicare il trattamento peggiorativo dell’articolo 1, comma 707, della legge 190/2014) per la quota accantonata dal 2012 delle pensioni integralmente retributive, anche nel caso fossero richieste in cumulo.

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