

Rottamazione e saldo e stralcio: via libera a questi strumenti con riferimento alle cartelle che riguardano propri contributi insoluti e pregressi
Elemento qualificante dei provvedimenti del governo in carica è il recupero di un corretto rapporto fra cittadino e Fisco: in questo ambito si collocano i due provvedimenti, di cui si è molto parlato, e per i quali è prossima la riapertura sino al 31 luglio dei termini di adesione, della rottamazione delle cartelle esattoriali (che ha determinato l’estinzione automatica di tutte le partite di importo inferiore ai 1.000 euro e la definizione delle altre senza sanzioni ed interessi) e del saldo e stralcio (che consente ai contribuenti disagiati di sanare le proprie pendenze con un pagamento fra il 16 ed il 35% del dovuto).
Principio generale sembrava essere quello dell’inapplicabilità alle Casse di previdenza di questi strumenti, fatto questo che condurrebbe all’esazione integrale di cartelle e pendenze a contenuto contributivo. In questo senso anche decisioni giurisprudenziali (di una di queste, del Tribunale di Roma, è stata data notizia anche in questa sede).
Dalle ultime informazioni in possesso, sembra invece che l’Enpam abbia deciso di dare il via libera a questi strumenti anche con riferimento alle cartelle che riguardano propri contributi insoluti e pregressi. La strada scelta sarebbe quella dell’economicità dell’azione amministrativa. In sostanza, al fine di evitare un ulteriore contenzioso con i contribuenti che abbiano fruito delle agevolazioni in esame, l’Enpam consentirebbe loro di cancellare le loro morosità contenute nelle cartelle rottamate, con la conseguenza che i relativi contributi non sono considerati per il calcolo della pensione. Allo stesso modo la Cassa dovrebbe operare per il saldo e stralcio, valorizzando ai fini della pensione soltanto la parte di contributi effettivamente pagata.
Secondo la linea operativa dettata agli Uffici, il mancato pagamento di tutti i contributi dovuti è destinato altresì a bloccare l’erogazione della pensione supplementare, erogabile con cadenza triennale in favore dei liberi professionisti iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale dell’Enpam.
La scelta operativa è supportata dall’inapplicabilità alle Casse del principio giuridico – previsto per i soli lavoratori dipendenti - dell’automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Dice infatti la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 23164/2007): “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova, invece, applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista) ed ente previdenziale - nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria), che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce , di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni.”
Una buona notizia, in fondo, per quanti, magari in una situazione finanziaria difficile, hanno deciso di rinunciare alla gallina di domani per tenersi l’uovo di oggi. Si rimane comunque in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.
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L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
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