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Polizze assicurative, si cambia. Le nuove regole

Professione Redazione DottNet | 07/09/2019 17:44

Previsto, tra l'altro, un periodo di ultrattività obbligatoria della copertura assicurativa del medico per tutte le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività

Stanno per arrivare nuove polizze assicurative dei medici che dovranno avere caratteristiche ben precise per poter essere valide. Lo prevede lo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economicp che, in attuazione della legge Gelli, determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per i sanitari e che, se dovesse essere approvato, porterà delle importanti novità in materia. Tra di queste, merita una particolare menzione la nuova regolamentazione dell'efficacia temporale della garanzia assicurativa.

Infatti, lo schema di decreto prevede un periodo di ultrattività obbligatoria della copertura assicurativa del medico per tutte le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e che sono riferite a fatti generatori di responsabilità che si sono verificati nel periodo di efficacia della polizza.

Come spiega Studio Cataldi, a garanzia dell'effettività di tale ultrattività, la norma prevede anche che la stessa è estesa agli eredi del sanitario e che non è possibile assoggettarla a clausola di disdetta.

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Sempre con riferimento all'efficacia temporale della garanzia assicurativa, lo schema di decreto precisa che questa va prestata nella forma claims made e che deve operare per le richieste di risarcimento che sono presentate per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e che si riferiscono a fatti verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la stipula del contratto assicurativo. In ogni caso, l'assicurato è gravato dell'obbligo di dare avviso all'assicuratore di qualsivoglia sinistro gli sia stato denunciato nel termine massimo di 30 giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta o l'assicurato ne abbia avuto conoscenza. L'avviso, tuttavia, non va dato se, nel predetto termine, l'assicuratore interviene alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

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