

Basta un singolo periodo contributivo a carico dell’Enpam per mettere al riparo la propria pensione in cumulo (ma anche in totalizzazione) dai tagli previsti per i trattamenti superiori a 100.000 euro
Ancora più attraente il cumulo contributivo gratuito fra Inps e Casse di previdenza private: non solo non c’è nessun onere da corrispondere, non solo si conserva il sistema di calcolo retributivo, se maturato, ma addirittura, se la pensione è particolarmente consistente, si evitano i recenti tagli previsti per le cosiddette pensioni d’oro. In sostanza, guardando ai medici, è sufficiente anche un singolo periodo contributivo a carico dell’Enpam per mettere al riparo la propria pensione in cumulo (ma anche in totalizzazione) dai tagli previsti per i trattamenti superiori a 100.
Attenzione, però, se il cumulo non coinvolge le Casse ma diverse gestioni, sempre afferenti all’Inps, il taglio verrà effettuato ugualmente; e questo ovviamente riguarda anche le pensioni liquidate con la cosiddetta Quota 100, che, com’è noto, non può essere conseguita con i contributi delle Casse professionali.
Lo dice la Circolare Inps n. 116 del 9 agosto 2019, avente appunto come oggetto “Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua”.
Il particolare appeal dell’istituto del cumulo riguarda sia la pensione anticipata (attualmente, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), sia per la pensione di vecchiaia (con 67 anni), fatti salvi gli eventuali requisiti anagrafici superiori nelle singole Casse (come ad esempio i 68 anni per i convenzionati dell’Enpam)
Secondo l’Inps, l’art. 1, comma 261 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, circoscrive il taglio alle sole pensioni del perimetro pubblico tassativamente indicate (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi, Gestione separata e forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria) e, per questo, esso non può operare non soltanto quando il limite dei 100.000 euro si raggiunge con il concorso di una pensione Inps e di una pensione di una Cassa professionale, ma anche quando l’apporto della Cassa è già presente all’interno della stessa pensione, in cumulo o totalizzazione.
Addirittura, il taglio non opera neppure nei casi in cui, in caso di pensione in cumulo e totalizzazione, la contribuzione delle Casse professionali non determina nessuna quota di pensione autonoma, ma viene utilizzata esclusivamente per il conseguimento del diritto al trattamento.
La nuova circolare ribadisce anche che il taglio riguarda soltanto i trattamenti liquidati con il sistema retributivo e che, quindi, anche per le pensioni in cumulo senza apporto di contributi delle Casse, l’importo della riduzione va commisurato proporzionalmente alle quote erogate dalle diverse gestioni, escludendo le quote determinate con il solo sistema contributivo.
In sostanza, l’Inps conferma una linea interpretativa di estremo favore per il nuovo cumulo contributivo gratuito e per le Casse professionali. Tra l’altro, l’evoluzione della prassi appare particolarmente positiva per i professionisti se si considera che, in passato, l’Inps aveva al contrario confermato anche per i trattamenti in cumulo l’applicazione del criterio di calcolo meno favorevole per la valorizzazione dei periodi di contribuzione successivi al 2011, nei casi di pensioni conteggiate con il sistema retributivo puro. In sostanza, si deve sempre scegliere l’importo meno elevato fra quello risultante dal calcolo retributivo integrale (avente come base gli ultimi dieci anni di servizio) fino alla cessazione, e quello risultante dalla sommatoria del calcolo retributivo sino al 2011 con il calcolo contributivo dal 2012 sino alla cessazione.
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