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Il medico che lavora con il coniuge deve pagare l'Irap

Professione Redazione DottNet | 30/10/2019 15:55

L’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, da solo, non è indice di autonoma organizzazione

Ancora sentenze sull'Irap e sul lavoro del professionista: il presupposto applicativo dell’IRAP è definito dal D.Lgs. n. 466 del 15 dicembre 1997, nel quale si afferma che l’assoggettamento a imposta consiste nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Un’attività professionale, dunque, per essere assoggettata a IRAP, deve essere organizzata. Tale situazione, si legge su FiscoeTasse, si presenta tutte le volte che per lo svolgimento dell’attività il titolare si avvale di beni strumentali ulteriori o in più, rispetto a quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività stessa, e si avvale di lavoro altrui, e non necessariamente di lavoro dipendente.

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Nel corso degli anni sono nate diverse controversie tra fisco e contribuenti professionisti, con la naturale conseguenza che sono state emanate diverse pronunce giurisprudenziali in materia di IRAP per i professionisti che, nell’esercizio della loro attività, si sono avvalsi di collaboratori o colleghi. Secondo la sentenza n. 9478 del 12/04/2017 della Corte di Cassazione, ad esempio, sul tema dell’autonoma organizzazione, l’impiego in modo non occasionale di lavoro altrui, per mansioni di segreteria ed esecutive (dalla telefonia al segretariato per gli appuntamenti), non determina l’elemento impositivo per il pagamento dell’IRAP da parte del professionista.

L’imposta è dovuta, invece, per il “lavoro” svolto da terzi in quanto il presupposto dell’IRAP è la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa “esterna” che ricorre quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo. In buona sostanza, l’applicazione dell’imposta trova giustificazione in una specifica capacità del soggetto obbligato, che coinvolge la sua capacità produttiva se accresciuta da un’attività autonomamente organizzata, in cui anche la presenza di un solo dipendente assume rilievo.

Secondo la sentenza n. 1089 del 18/01/2018 della Corte di Cassazione, il libero professionista che svolge la professione insieme al coniuge, è obbligato al pagamento dell’IRAP. Per i giudici, il fatto che il professionista si sia avvalso di un altro professionista (coniuge) per l’espletamento della professione, lascia intendere che l’attività sia autonomamente organizzata (e capace di aumentare la capacità produttiva).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la mancanza di elementi di organizzazione è riscontrabile solo nelle attività di lavoro autonomo svolte occasionalmente. Mentre per la Cassazione, l’attività non è autonomamente organizzata se ci si avvale di mezzi personali e materiali di mero ausilio all’attività. Dall’interpretazione delle diverse sentenze succedutesi nel tempo emerge chiaramente che il concetto di autonoma organizzazione si concretizza quando il libero professionista si avvale non occasionalmente di lavoro di terzi o utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività.

L’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, da solo, non è indice di autonoma organizzazione; pertanto, si ritiene che sia da disattendere l’assoggettabilità a IRAP sulla base di tale tesi. L’applicazione dell’imposta deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito, che coinvolge la capacità produttiva dell’obbligato se accresciuta e potenziata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente.

Va da sé che il presupposto di autonoma organizzazione si estende, come è facile intuire, anche agli studi associati. Gli studi associati sono infatti soggetti a imposta IRAP, in quanto l’unione di più professionisti accresce la loro capacità produttiva.

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