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Il medico-assessore non va radiato se firma delibere sgradite alla Omceo

Professione Redazione DottNet | 05/11/2019 19:28

Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha esaminato il ricorso con cui la Regione Emilia Romagna ha sollevato un conflitto di attribuzione

E' illegittima la radiazione di un medico-assessore regionale disposta per l'esercizio delle sue funzioni dall'ordine professionale. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha esaminato il ricorso con cui la Regione Emilia Romagna ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ordine provinciale dei medici di Bologna che ha radiato dall'albo professionale il medico-assessore "colpevole" di aver proposto e concorso ad approvare un atto politico-amministrativo regionale sgradito all'Ordine. La Regione ha impugnato la sanzione della radiazione dall'albo dei medici adottata dalla Commissione disciplinare dell'Ordine nei confronti di un medico assessore regionale alle politiche per la salute, perché aveva proposto e contribuito ad approvare una delibera della Giunta regionale sulla possibilità di impiegare infermieri nelle ambulanze anche in assenza dei medici.

Delibera non gradita all'Ordine.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che, a conclusione della discussione, il ricorso è stato accolto. La Corte ha deciso che non spettasse all'Ordine provinciale dei medici di Bologna adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un componente della Giunta regionale medico, per aver proposto e concorso ad approvare un atto politico-amministrativo regionale sgradito all'Ordine professionale. Così facendo, l'Ordine dei medici ha invaso la competenza assegnata alla Regione dagli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria. La Corte ha ritenuto che l'Ordine, nel sanzionare il medico/assessore, di fatto ha sindacato le scelte politico-amministrative della Giunta in materia di organizzazione dei servizi sanitari, su cui non ha alcuna competenza.

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