|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Concorso farmacie: le sedi non sono cumulabili

E' una sentenza del Consiglio di Stato. Il vincitore deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede
Farmacia

Il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede; questa regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata. Ad affermarlo è una sentenza del Consiglio di Stato che così respinge l’appello di due farmacisti ai quali un’Asl siciliana aveva revocato l’assegnazione della farmacia, in quanto già titolari di un’altra sede in Lombardia.
 
Nella sentenza - si legge su Quotidiano Sanità - si ricorda come il fine del concorso straordinario è quello di "favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico".
 
La norma consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario per l’assegnazione di farmacia in non più di due Regioni o Province autonome. "È quindi chiaro - spiega il Consiglio di Stato - secondo le regole generali, di cui l’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell’alternatività), poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all’una o all’altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell’intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali".

pubblicità

"Una diversa soluzione - si legge nella sentenza riportata da Quotidiano Sanità - la quale conducesse a ritenere che dall’art. 11, comma 5, d.l. n. 1 del 2012 e, nel caso di specie, dalla pedissequa previsione dell’art. 4 del bando si desuma la possibilità di assegnare due sedi allo stesso o agli stessi candidati, non solo si porrebbe in contrasto con l’interpretazione letterale – secondo l’antico canone ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit – della disposizione in esame, che ha consentito testualmente, ed espressamente, solo la partecipazione al concorso straordinario in non più di due Regioni o Province autonome e non già l’assegnazione di due distinte sedi in deroga alle regole generali in favore dello stesso o degli stessi farmacisti, ma anche sul piano teleologico con la ratio della previsione stessa, che è quella già ricordata di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge".
 
L’ottenimento di due sedi infatti, si spiega, concretizzerebbe un "vantaggio anticompetitivo del tutto ingiustificato", a fronte dello sbarramento previsto per i farmacisti già titolari di sede, nei confronti dei quali soltanto opererebbe invece il divieto di cumulo.
 
Quanto infine alla titolarità della farmacia attribuita alle società in forma associata, questa sarà "condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità".

Farmacia
Commenti

I Correlati

Riforma farmaceutica, il Senato vara la delega al Governo: farmacie di prossimità, payback e digitalizzazione
Farmacia
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
EMA apre alla nuova formulazione di ranibizumab per la degenerazione maculare neovascolare: arriva Susvimo
Aziende
EMA apre alla nuova formulazione di ranibizumab per la degenerazione maculare neovascolare: arriva Susvimo
Il CHMP raccomanda l’autorizzazione Ue per Susvimo, impianto oculare ricaricabile che può ridurre il peso delle iniezioni intravitreali nei pazienti con nAMD stabile.
Farmaci carenti: cosa prevede il sistema AIFA e quali sono le principali cause delle indisponibilità
Aziende
Farmaci carenti: cosa prevede il sistema AIFA e quali sono le principali cause delle indisponibilità
L'elenco AIFA dei medicinali temporaneamente indisponibili si aggiorna: dalle criticità produttive all'aumento della domanda, ecco come viene garantita la continuità terapeutica.
Codice Data Matrix in farmacia dal 2027: le istruzioni operative per la transizione dal bollino all'identificativo univoco europeo
Farmacia
Codice Data Matrix in farmacia dal 2027: le istruzioni operative per la transizione dal bollino all'identificativo univoco europeo
Il Ministero della Salute definisce le istruzioni operative per il passaggio al sistema europeo di serializzazione dei medicinali. Dal 9 febbraio 2027 il bollino farmaceutico sarà sostituito dal codice Data Matrix
Riforma farmaceutica, il Senato vara la delega al Governo: farmacie di prossimità, payback e digitalizzazione
Farmacia
Riforma farmaceutica, il Senato vara la delega al Governo: farmacie di prossimità, payback e digitalizzazione
Il Senato avvia l'esame del disegno di legge delega che ridefinisce governance del farmaco, farmacie territoriali, payback e digitalizzazione del SSN.

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.