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Procreazione, che cosa cambia dopo la sentenza della Corte

Ginecologia Redazione DottNet | 15/05/2009 08:29

Con la sentenza della Corte Costituzionale che ha in parte bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita - sentenza pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 13 maggio - si fissano due importanti principi: l'autonomia del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare (non più limitato a tre) ed il ricorso al congelamento di quegli embrioni ''prodotti ma non impiantati per scelta medica'' (precedentemente, la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna).

Tali modifiche alla legge entrano dunque in vigore da giovedì 14 maggio, giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta. Secondo la Corte, dunque, resta ''salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario'', tuttavia a stabilire tale numero saranno ''accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico'', con l'esclusione della previsione dell' ''obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare''. La ''logica conseguenza'' della bocciatura del limite di tre embrioni (art.14 comma 2) è - aggiunge la Consulta - una ''deroga al principio generale di divieto di crioconservazione''; deroga che ''determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati''. Ecco i principali punti della legge:
- LA LEGGE 40: è stata varata nel 2004 e nel 2005 fu oggetto di un referendum che vide la vittoria del fronte astensionista e consentì alla nuova disciplina di essere applicata, pur fra contestazioni giudiziarie e amministrative.

Con le linee guida emanate dall'ex ministro della salute Livia Turco nel 2008, rispetto alle precedenti risalenti al luglio 2004, per la legge 40 (prevista per le coppie definite infertili) arrivano due novità: il sì alla possibilità di effettuare la diagnosi preimpianto sull'embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo 'osservazionale') e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) anche per le coppie in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, in particolare virus HIV ed Epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità.

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- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci.
- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
- CHI PUO' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.
- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
- OBIEZIONE COSCIENZA: Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
 

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