

Per tutti i lavoratori dipendenti, e quindi anche per i medici, resta sempre di stretta attualità l’argomento dell’assenza per malattia, e del conseguente controllo a mezzo visita fiscale.
Attenzione alla reperibilità: l’assenza durante le ore di reperibilità è infatti sanzionabile. Le visite mediche fiscali per assenze dal lavoro per malattia del dipendente sono disposte d’ufficio dall’Inps oppure su richiesta del datore di lavoro.
Nei periodi di prognosi il lavoratore ammalato è obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo. L’assenza per motivi previsti dall’ordinamento durante il periodo di reperibilità deve essere preventivamente comunicata, in caso contrario è assenza ingiustificata sanzionabile.
Fasce orarie di controllo per il settore privato
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.
Il lavoratore privato che non abbia esenzione dalla reperibilità, può assentarsi dall’abitazione comunicata soltanto nelle seguenti circostanze:
Fasce orarie di controllo per il settore pubblico
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00; e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare:
che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.




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